Il Servizio Bonifiche della Provincia della Spezia è competente per la gestione delle conferenze di servizi nell'ambito dei procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati sovracomunali nonché di quelli localizzati nei Comuni con popolazione inferiore a 8.000 abitanti, ai sensi dell'art.242 del D.Lgs. n°152/2006 e dell'art.9 della L.R. n°10/2009.
Nel caso di procedimenti di competenza provinciale vengono seguite le seguenti procedure.
Il responsabile dell'inquinamento, anche potenziale, entro ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento contaminante, dà comunicazione dello stesso e delle misure di prevenzione adottate a Regione, Provincia, Comune ed al Prefetto.
Detta comunicazione deve necessariamente contenere le generalità del responsabile dell'inquinamento, la localizzazione geografica dell'evento, la tipologia ed estensione della contaminazione e le misure di prevenzione adottate.
Una volta adottate le misure di prevenzione, il responsabile dell'inquinamento svolge un'indagine preliminare sui parametri oggetto della contaminazione.
Nel caso in cui l'indagine preliminare accerti che le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui all'articolo 240 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n°152/2006 non sono state superate il responsabile dell'inquinamento provvede al ripristino della zona contaminata dandone notizia, con apposita autocertificazione, alla Provincia entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica dell'evento contaminante, fatti salvi eventuali controlli e verifiche da parte della Provincia entro i successivi quindici giorni.
Nel caso in cui l'indagine preliminare accerti il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà comunicazione alla Provincia.
Entro i successivi trenta giorni, il responsabile dell'inquinamento trasmette alla Provincia ilpiano di caratterizzazione, con i requisiti di cui all'allegato 2 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. n°152/2006.
La Provincia, nei successivi trenta giorni, convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della Legge n°241/1990 con gli enti territoriali competenti al rilascio dei permessi, autorizzazioni e concessioni necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel piano di caratterizzazione ed approva lo stesso con eventuali prescrizioni integrative.
Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il responsabile dell'inquinamento applica al sito la procedura di analisi del rischio sito specifica e ne presenta i risultati alla Provincia che convoca la conferenza di servizi per l'approvazione del documento di analisi di rischio, entro sessanta giorni dalla sua ricezione e previa istruttoria in contraddittorio col responsabile dell'inquinamento.
Qualora il documento di analisi di rischio dimostri il non superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) di cui all'articolo 240 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n°152/2006, la conferenza di servizi dichiara concluso il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi indetta dalla Provincia può prescrivere l'effettuazione di un programma di monitoraggio sul sito. In tal caso, il responsabile dell'inquinamento invia alla Provincia, entro sessanta giorni, un piano di monitoraggio che deve indicare i parametri da sottoporre a controllo e la frequenza e durata del monitoraggio. La Provincia approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal suo ricevimento, fatta salva la facoltà di richiedere integrazioni o approfondimenti, assegnando un termine per l'adempimento. Alla scadenza del periodo di monitoraggio, il responsabile dell'inquinamento trasmette alla Provincia una relazione tecnica riassuntiva e nel caso in cui dalla relazione emerga il superamento di uno o più valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il responsabile dell'inquinamento deve avviare la procedura di bonifica.
Qualora il documento di analisi di rischio dimostri il superamento di uno o più valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il responsabile dell'inquinamento trasmette alla Provincia, entro i sei mesi successivi all'approvazione dei risultati dell'analisi di rischio, il progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.
La Provincia convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della Legge n°241/1990 e approva il progetto di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, con eventuali prescrizioni e/o integrazioni, entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
L'approvazione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi quelli relativi, ove necessario, alla gestione delle terre e rocce da scavo ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. Nel caso in cui sia necessaria la valutazione di impatto ambientale, il termine di 60 giorni per l'approvazione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente resta sospeso fino all'acquisizione del relativo parere. L'approvazione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente costituisce altresì variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente sono stabiliti, altresì, i tempi di esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzia finanziaria in favore della Provincia, nella misura del 50 per cento del costo stimato dell'intervento.
Nel caso di eventi inquinanti avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n°152/2006, ma che si manifestino successivamente a tale data, il soggetto interessato comunica alla Regione, alla Provincia, al Comune e all'ARPAL l'esistenza della potenziale contaminazione, unitamente al piano di caratterizzazione. La Provincia espleta le procedure relative al procedimento di bonifica, di messa in sicurezza permanente, di messa in sicurezza operativa, secondo quanto stabilito all'articolo 242, comma 13, del D.Lgs. n°152/2006.
La certificazione di avvenuta bonifica è l'atto con cui viene accertato dalla Provincia il completamento degli interventi di bonifica, la conformità degli stessi al progetto approvato e il non superamento dei livelli di accettabilità per il sito, definiti dalle concentrazioni soglia di rischio (CSR).
Nel caso di interventi volti alla messa in sicurezza permanente e alla messa in sicurezza operativa, la certificazione è l'atto con cui viene accertato dalla Provincia il completamento degli interventi e la conformità degli stessi al progetto approvato nonché il rispetto, nelle matrici ambientali influenzate dal sito, dei livelli soglia di contaminazione di cui all'articolo 240 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n°152/2006 ovvero dei livelli di concentrazione residua proposti in fase di progettazione ed approvati.
Al termine degli interventi previsti dal progetto approvato e da eventuali varianti dello stesso debitamente approvate, il soggetto responsabile degli interventi deve presentare istanza alla Provincia per il rilascio della certificazione, producendo una relazione tecnica di fine lavori, rilasciata dal direttore dei lavori, contenente la dichiarazione che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, la descrizione degli interventi effettuati e rispondenza alle prescrizioni progettuali, l'illustrazione dei risultati ottenuti dall'intervento, corredata dei relativi referti analitici e la documentazione relativa agli eventuali smaltimenti di rifiuti effettuati.
Nel caso di interventi di competenza degli enti pubblici, oltre alla documentazione succitata deve essere presentata una relazione di fine lavori e una relazione di collaudo ovvero una certificazione di regolare esecuzione, nelle forme previste dalla legge.
Copia della documentazione tecnica citata deve essere inviata anche all'ARPAL.
La Provincia, tenuto conto della documentazione trasmessa dal responsabile dell'intervento, degli accertamenti effettuati e della relazione tecnica di ARPAL, emana, entro trenta giorni dal ricevimento di quest'ultima, l'atto di certificazione.
Su un'area soggetta ad intervento di bonifica, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza operativa l'efficacia dei titoli edilizi rilasciati è subordinata all'approvazione del relativo progetto di bonifica. La dichiarazione di agibilità ed abitabilità relativa agli interventi di cui sopra è subordinata alla certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla Provincia.
Qualora sulla base del progetto di bonifica approvato ed in presenza di particolari condizioni di interesse pubblico sia possibile l'utilizzazione dell'area per lotti successivi, la certificazione può essere rilasciata per singoli lotti, in assenza di interazione tra gli stessi, fermo restando lo svincolo delle garanzie finanziarie ad avvenuto completamento del progetto di bonifica.
La certificazione può essere rilasciata anche in presenza di processi di depurazione a lungo termine della falda acquifera, qualora l'area sovrastante sia stata bonificata in conformità al progetto approvato.
La depurazione della falda deve comunque essere garantita fino al raggiungimento degli standard prescritti nel progetto stesso, prevedendo comunque un monitoraggio che attesti il buon andamento delle operazioni condotte sulla falda stessa.
Resta fermo lo svincolo delle garanzie finanziarie ad avvenuto completamento di tutto il progetto di bonifica.