Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. Le autorizzazionii di competenza rilasciate dalla Provincia della Spezia sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti disposizioni di legge.
L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico.
Nel caso che tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata al capo del consorzio.
Le autorizzazioni sono rilasciate agl'impianti di depurazione che trattano le:
1) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque provenienti da edifici od istallazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento
2) "acque reflue urbane": il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in rete fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
Salvo che il titolare dello scarico sia un referente di Ente pubblico le suddette autorizzazioni sono rilasciate nell'ambito di procedimenti volti all'adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) secondo il disposto del DPR 59/2013.
La Regione Liguria ha approvato il Regolamento Regionale n° 4 del 10 Luglio 2009 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39)." Il presente regolamento redatto, in attuazione dell'articolo 9, c. 1 della legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39 ed in conformità all'articolo 113 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Stabilisce all'art. 7 che i titolari delle attività meglio identificate al comma 1 dello stesso articolo, predispongano un "Piano di prevenzione e di gestione" relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio, finalizzato ad evitare che le sostanze inquinanti entrino in contatto e si miscelino con le acque meteoriche.
Si precisa che gli insediamenti esistenti hanno l'obbligo (a partire dal 30 marzo 2010) di far pervenire il Piano alla Provincia - Servizio Ambiente, Via Veneto, 2 - 19124 .
L'istanza diretta a conseguire il rilascio dell'approvazione del piano, deve essere prodotta in duplice copia e bollo da 16,00 €.
I titolari di insediamenti regolamentati dal Capo I del succitato regolamento regionale devono presentare denuncia dei propri scarichi (art. 4 del Regolamento) in applicazione dell'art. 21 della L.R. 43/1995.
Gli elementi per la redazione dei piani di prevenzione sono contenuti nell'allegato "A" del Regolamento scaricabile dalla sezione modulistica del sito, in tale sezione è ricompreso anche il fac-simile della denuncia per gli insediamenti ricadenti nel Capo I del regolamento.
Alle società nelle quali all'interno del proprio ciclo di lavorazione è previsto l'utilizzo di acqua che successivamente si prevede di scaricare in ambiente, alle società gestori della rete della pubblica fognatura.