La Provincia della Spezia ha approvato il nuovo Regolamento sui tirocini formativi e di orientamento introducendo importanti novità rispetto al passato. "Con la nuova regolamentazione dei tirocini - spiega l'Assessore provinciale ai Servizi per il Lavoro Ettore Antonelli - abbiamo tentato introdurre elementi innovativi che stimolino all'interno delle imprese l'avvio di percorsi professionali, utili all'assunzione o all'orientamento al lavoro. Il tirocinio è infatti spesso uno strumento molto importante sia per il datore di lavoro che forma e conosce il tirocinante che per il tirocinante stesso che si orienta concretamente dal punto di vista professionale, maturando una significativa esperienza di lavoro. Le novità introdotte riguardano soprattutto la possibilità di attivare tirocini presso gli studi professionali e gli Enti Pubblici. Ritengo che in particolare la novità relativa agli studi professionali sia molto importante per i giovani professionisti che si affacciano al mondo del lavoro o per chi aspira a svolgere altre mansioni di tipo amministrativo o gestionale all'interno degli stessi studi. Un'altra novità molto significativa deriva dall'inserimento all'interno del regolamento di un'importante clausola che prevede che le imprese che richiedono un tirocinante non abbiamo licenziato o cassaintegrato nei 12 mesi precedenti."
Queste in sintesi le novità introdotte dal nuovo Regolamento. Per prima cosa, in via sperimentale e fino al 31/12/2011, potranno ospitare un tirocinante anche gli studi professionali, sia singoli che associati e sempre a condizione che il professionista titolare dello studio professionale svolga le funzioni di tutore aziendale. La Provincia non autorizza tirocini presso studi professionali che si inseriscono nel periodo di praticantato obbligatoriamente previsto ai fini della abilitazione all'esercizio della professione.
Il nuovo regolamento prevede inoltre che l'azienda che richiede una persona in tirocinio non abbia proceduto nei 12 mesi antecedenti la richiesta di attivazione del tirocinio, a licenziamenti per riduzione di personale e non deve aver aperto procedure di cassa integrazione per i propri dipendenti aventi qualifiche identiche a quelle degli aspiranti tirocinanti. Altra novità è data dalla possibilità di attivare un tirocinio presso un Ente pubblico, senza che sia previsto alcun onere a carico del Centro per l'Impiego in termini di coperture Inail e assicurative. La durata massima del tirocinio è di tre mesi non rinnovabili. La stessa persona può partecipare ad un solo tirocinio presso il medesimo Ente e deve essere informata dall'Ente sulle possibilità o meno di una successiva assunzione.
E' possibile attivare un tirocinio presso un proprio parente, tuttavia non sarà previsto alcun onere a carico del Centro per l'Impiego in termini di coperture Inail, assicurative e rimborsi spese al tirocinante nei casi in cui il titolare della ditta ospitante abbia un grado di parentela di primo o di secondo grado con il tirocinante.
Per quanto riguarda le aziende stagionali, le imprese attive da meno di 12 mesi e le imprese costituite da soci lavoratori o collaboratori familiari sono confermate le disposizioni già contenute nel precedente Regolamento . In particolare le aziende stagionali che operano nel settore turismo e che occupano lavoratori assunti a tempo determinato possono comunque usufruire dei tirocini a condizione che la durata del rapporto dei suddetti lavoratori sia superiore a quella dei tirocinanti e comunque tale da avere inizio prima dell'avvio dei tirocini e di concludersi successivamente alla conclusione dei medesimi. In tali casi il numero dei lavoratori a tempo determinato viene computato ai fini del calcolo delle soglie sopra indicate.
Le imprese in cui sono occupati in via continuativa soci lavoratori e/o collaboratori familiari, possono richiedere un tirocinante a condizione che in allegato alla convenzione di tirocinio sia esplicitato, in una dichiarazione specifica prodotta dal datore di lavoro, che trattasi di impresa priva di lavoratori dipendenti, ma costituita da soci lavoratori e/o collaboratori familiari.
Per aziende senza dipendenti assunti a tempo indeterminato è prevista la possibilità di ospitare un tirocinante, a condizione che l'attività aziendale sia iniziata da non più di 12 mesi, il titolare dell'azienda lavori in essa e svolga egli stesso le funzioni di tutor.
Il sito utilizza cookie tecnici o tecnologie simili necessari per funzionare correttamente.
Con il tuo consenso, vorremmo utilizzare anche cookie di profilazione (anche di terze parti) per finalità di marketing o per una migliore esperienza.
Se chiudi questo messaggio, tramite la X in alto a destra, accetti solo i cookie necessari.
Seleziona Gestisci Cookie per conoscere i cookie utilizzati e impostare i consensi. Consulta anche la nostra Privacy Policy.