*NOTE
- Per gli usi domestici vale il principio dell'art. 93 del T.U.1775/1933: il proprietario (o avente titolo) di un fondo ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre e utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario e alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame. Non sono riconducibili a detto uso le utilizzazioni destinate a imprese produttive e a coltivazioni o allevamenti i cui prodotti finali siano oggetto di commercializzazione e/o di vendita. Per gli usi domestici di cui al suddetto art. 93 del T.U.1775/1933 non vige, pertanto, l'obbligo dell'ottenimento dell'autorizzazione alla ricerca d'acqua sotterranea e della concessione di derivazione d'acqua.
- La realizzazione di qualsiasi pozzo che abbia profondità superiore ai 30 metri va comunicata, ai sensi della Legge del 4 agosto 1984 n. 464, all'ISPRA - Servizio Geologico Nazionale
PROVINCIA della SPEZIA
Settore 4 - Servizio DIFESA DEL SUOLO
Ufficio Risorse Idriche
Via XXIV Maggio n. 3
La Spezia
Centralino tel. 0187 7421 - fax 0187 20163
Dott. Diego Foderini (Dirigente reggente)
tel. 0187 742409
Mercoledì e Venerdì - dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Coordinamento
Funzionario Quadro con Delega Dirigenziale Ufficio Opere Idrauliche, Risorse Idriche e Linee Elettriche - Ufficio Demanio Idrico - Ufficio Zone Sismiche
tel. 0187 742414
tel. 0187 742431
Tel. 0187 742428
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