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Riferimenti Normativi in Italia - Terza Parte

L. 28 FEBBRAIO 2008 n.31
Art.20


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (1 marzo 2008)
«Art. 20. - (Regime transitorio per l'operativita` della revisione delle norme tecniche per le costruzioni).
- 1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 30 giugno 2009.
 
2. A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del citato decretolegge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, in alternativa all'applicazione della suddetta revisione generale è possibile l'applicazione del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, oppure dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1987, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 1988, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1º giugno 1988, nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991 e nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996.

3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.

4. Con l'entrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita` durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita` di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.

5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.

6. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che si rendano necessari, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1.

7. La partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita`, o rimborsi spese».
All'articolo 21, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «, con proprio decreto,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture ».
(...omissis...)

DL n. 207 del 30 dicembre 2008 Milleproroghe.

Approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del DL n. 207 del 30 dicembre 2008 Milleproroghe. Viene posticipato così al 30 giugno 2010 il periodo del regime transitorio per l'operativita` della revisione delle Norme Tecniche per le costruzioni.

CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 617

Viene pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26-2-2009 - Suppl. Ordinario n.27 la Circolare 2 febbraio 2009 recante le istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008.

EC 8

L'idea degli EC nasce negli anni 78-80.
Il mercato comune per l'edilizia prevedeva, come il mercato comune degli altri settori, che tutti i prodotti delle costruzioni (cls, acciaio da c.a., l'acciaio da costruzione, i prefabbricati che possono essere trasportati etc , tutti i prodotti finiti, le colle, gli additivi i fibrorinforzati etc), potessero circolare liberamente in Europa.
L'idea era dunque quella di fare norme comuni per tutti i prodotti e per tutti i materiali, le norme comuni dovevano essere approvate da tutti i paesi e queste norme, così armonizzate avrebbero dovuto sostituire le norme nazionali.
L'intenzione di fare gli EC è andata avanti e nell'89 tale compito è stato trasferito al CEN e questa attività si è poi definitivamente avviata a partire dagli anni 90 .
In questo modo, in 7-8-anni fu preparato una prima edizione degli EC sotto la denominazione di ENV (il V sta per norme preliminari; EN sta per norme europee) . Dopodiché dal 98-99 è cominciata la preparazione degli EC e EN.
Questo lavoro ha occupato moltissimi studiosi (500) , costruttori e imprese: oggi questo lavoro è terminato, abbiamo gli EC, i documenti sono in inglese che è la lingua fissata a livello europeo .
Il modo di recepimento di questi codici è diverso nei vari paesi, perché ogni paese ha la sua storia, una sua organizzazione, ad es. in Inghilterra le norme di solito non sono cogenti, diventano cogenti, sempre, quando l' Amministrazione o il privato che affidano un lavoro, impongono di riferirsi a quelle norme.
Negli altri paesi ognuno lo ha recepito in modo diverso, in Italia il modo con cui verranno recepiti è quello di considerarli norme di comprovata validità accanto alle norme tecniche.
Gli EC sono 10 e in tutto comprendono 57 parti.
L'Eurocodice 8 corrispondente al D.M.2008 "Design provisions for earthquake resistance of structures", si articola in sei parti. La prima a sua volta si divide in tre parti: la prima, 1-1, contiene la definizione dell'evento sismico.
Le parti successive sono:

Parte 1: regole generali di progetto attinenti in modo particolare agli edifici.
Parte 2: indicazioni specifiche per i ponti.
Parte 3 indicazioni per l'adeguamento e l'intervento di ripristino su edifici preesistenti in zona sismica.
Parte 4: indicazioni specifiche per i serbatoi, i silos e le condotte.
Parte 5: indicazioni specifiche per le fondazioni, le strutture di sostegno e gli aspetti geotecnici.
Parte 6: indicazioni specifiche per le torri, i tralicci e le ciminiere.

Anche gli altri Eurocodici sono suddivisi in modo analogo. Ad esempio, per tutti la parte 2 si riferisce a ponti. L'Eurocodice 1 prescrive i carichi che devono essere messi in conto per i ponti, l'Eurocodice 2 parte 2 fornisce le prescrizioni per i ponti in c.a., e l'Eurocodice 3 parte 2, prescrizioni per i ponti in acciaio, l'Eurocodice 4 prescrizioni per i ponti in struttura mista, e così via.

Gli Eurocodici sono norme "prestazionali", ovvero non contengono descrizione dei materiali.
Ogni EC ha una appendice costituito di annessi tecnici che raccomandano valori diversi per ogni nazione e dovevano essere pronti entro il 2007.
Bruxelles traduce in inglese gli annessi tecnici e li comunica a tutti gli stati membri.
Tutto questo terminerà intorno al 2010.



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