
Nel 1783 il governo Borbonico, dopo una serie di terremoti devastanti nelle città calabresi, intraprese un vasto progetto di ricostruzione adottando il sistema costruttivo noto come "casa baraccata".
La descrizione di questa casa antisismica fornita da Giovanni Vivenzio nella sua Istoria di tremuoti (1783) è estremamente efficace.
Rispecchia le prime semplici norme che regolano il buon costruire in zona sismica.
In primis il principio di legare insieme l'edificio come un'unica struttura, in secondo l'orditura di diagonali di controventatura per fornire resistenza alle azioni laterali, infine la forma estremamente regolare della struttura.

Il 28 dicembre 1908 il terremoto di Reggio Calabria e Messina provoca la morte di circa 80.000 persone.
A seguito di tale catastrofe lo Stato emana il Regio Decreto 18 Aprile 1909 n. 193 che elencava un centinaio di Comuni in Sicilia e Calabria nei quali era posto obbligo applicare le norme tecniche di prevenzione antisismica contenute nel Regio Decreto.
Le norme vietavano l'edificazione nei siti inadatti (terreni paludosi, franosi...), consentivano di edificare le nuove costruzioni solo con specifiche tecnologie e imponevano il rispetto di dettagliate regole costruttive.
"Gli edifici lesionati e non costruiti col sistema intelaiato o barraccato, elevantisi oltre il pian terreno [...] devono essere rafforzati da montanti di legno, di ferro o di cemento armato, infissi solidamente a incastro nelle fondazioni, continui fino alla sommità dell'edificio e rilegati tra di loro da cinture al piano della risega di fondazione e al piano del solaio e della gronda, in modo da formare un'armatura a gabbia. I detti montanti devono essere collocati almeno in corrispondenza di tutti gli spigoli dell'edificio e in ogni caso a distanza non maggiore di 5 m. uno dall'altro"
Inoltre limitavano l'altezza degli edifici anche in funzione di quella che oggi chiameremmo la natura strategico - sensibile degli edifici.
"Per le riparazioni degli edifici di carattere nazionale, in ispecie di valore artistico, storico od archeologico, sarà stabilito, caso per caso..."
Tale norma a carattere interamente prescrittivo definiva cosa si doveva fare senza permettere alcuna verifica numerica.
Solo nel 1916, con il Decreto Legge Luogotenenziale 05/11/1916 n° 1526, sono state definite per la prima volta le forze sismiche verticali e orizzontali.
La normativa tecnica nel settore edilizio, (urbanistica, sismica, etc.), ha acquistato nel tempo, sempre più maggior rilievo e complessità in relazione agli interventi statali e regionali che hanno reso il corpo della disciplina articolato e complesso. Questi interventi hanno inciso profondamente nella realtà operativa e comportato per tutti i fruitori della norma (cittadini, imprenditori, tecnici sia pubblici sia privati) una necessità di aggiornamento delle conoscenze di non sempre agevole soddisfazione. Occorre, per poter essere in possesso di una documentazione compiuta, raccogliere leggi statali (spesso modificate in varie riprese, con indicazioni essenziali spesso in decreti detti milleproroghe), leggi regionali, atti regolamentari, istruzioni e circolari ministeriali, e non ultime, pronunce giudiziarie.
L'inquadramento sistematico della materia dell'edilizia antisismica richiede che preliminarmente vadano trattate le questioni riguardanti la suddivisione di competenze tra enti ed organi ai quali sono affidate le funzioni legislative ed amministrative.
Devono essere individuati gli organi a cui sono demandati il compito di tutelare il bene primario della pubblica incolumità (Ministero Infrastrutture e Trasporti e Ministero dell'Interno) sia con la predisposizione di norme tecniche atte a garantire la sismoresistenza delle costruzioni, sia attraverso l'individuazione delle zone in cui il rischio sismico si presenta con caratteri di particolare significatività (INGV e Protezione Civile ), sia l'ente tenuto ad assicurare un adeguato sistema di controlli affinché venga verificata la conformità delle costruzioni (certificato di rispondenza) ai precetti impartiti con le norme tecniche (Servizi Sismici Provinciali).
La principale fonte normativa per l'edilizia antisismica è la Legge 02/02/1974 n° 64 che, al momento in cui è entrata in vigore, ha risentito degli effetti del processo di decentramento amministrativo (ad es. i Geni Civili prima alle Regioni e poi oggi alle Province), infatti il testo contiene frequenti rinvii a distinte attribuzioni ad uffici tecnici regionali nelle regioni a statuto ordinario (oggi in Liguria a Servizi Sismici Provinciali) e di uffici statali del Genio Civile nelle Regioni a statuto speciale attribuzioni dette del doppio binario, terminate con il D.P.R. 24 luglio 1977.
L'analisi delle attuali procedure amministrative deve necessariamente riferirsi alla Legge 02/02/1974 n° 64 trascritta in modo pressoché invariato e compilativo nell'attuale D.P.R. 06/06/2001 n° 380.
Nella norma sismica l'aspetto prescrittivo è calato mano a mano che le conoscenze scientifiche sull'argomento sono aumentate.
Le nuove norme tecniche OPCM 3274 ed ancor più il Testo Unico per le Costruzioni e l'ultimo D.M. 14 gennaio 2008 hanno, a detta anche di chi le ha concepite, uno spiccato orientamento prestazionale
senza dimenticare l'indicazione di una serie di prescrizioni il cui rispetto garantisce il raggiungimento delle prestazioni richieste dalla norma, e volte al miglioramento della vulnerabilità dell'edificio, effetto di tipo, nonché all'effetto di sito.
N.B. NELL'INDICE A SINISTRA PUOI CONSULTARE LA DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI IN ITALIA