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Normativa

Leggi istitutive degli organismi di parità

  • La legge 164/90 istituisce la Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
  • La legge 125/91 istituisce il Comitato Nazionale di Parità operante presso il Ministero del Lavoro presieduto dal Ministro del Lavoro pro-tempore e da una Vice Presidente.
 
  • La legge 215/92 istituisce il Comitato per l'imprenditoria femminile, operante presso il Ministero dell'Industria.

Designazione dell'on. Anna Finocchiaro a Ministro per le pari opportunità (18 maggio 1996) e delega formale delle funzioni assegnatele con il decreto di delega del 12 luglio del 1997.
Con decreto del Presidente del Consiglio 28 ottobre 1997, n. 405, è stato istituito il Dipartimento per le Pari Opportunità, che costituisce la struttura amministrativa di supporto per il lavoro della Ministra per le Pari opportunità.

 

La normativa italiana sulla condizione femminile dal 1990:

  • 1 ottobre 2002 - Il principio di parità.
  • 8 marzo 2002 - Modifica dell'articolo 51 della Costituzione.
  • 28 gennaio 2000 - Decreto legislativo in materia di part-time
  • 25 gennaio 2000 - Disegno di legge n.4624. Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città. 
  • 17 gennaio 2000 - Legge costituzionale n.1. Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
  • Decreto n.306 del 15 luglio 1999, emesso dal Ministro per la Solidarietà sociale, recante disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli artt.65 e 66 della legge 23 dicembre 1998 n.444, come modificati dalla legge 17 maggio 1999 n.144.
  • Legge n. 157 del 3 giugno 1999, in materia di rimborso di spese elettorali. L'art.3 n.1 di tale legge mira a favorire, secondo quanto più volte richiesto dalla Commissione Nazionale di Parità, la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, disponendo che "ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per consultazioni elettorali ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica".
  • Legge n.25 del 5 febbraio 1999 (legge comunitaria 1998). L'art. 17 di tale legge, al fine di adeguare la legge italiana alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 4 dicembre 1997, ha abrogato il divieto di lavoro notturno per le lavoratrici tessili (per le altre lavoratrici il divieto non operava già in precedenza), escludendo però comunque dalla prestazione del lavoro notturno le donne in stato di gravidanza fino ai tre anni di età del minore, ovvero da parte dei lavoratori con disabili a carico.
  • Decreto del Ministro della P.I. n.383 del 7 ottobre 1998. Modificazione alla denominazione degli Istituti tecnici femminili con quella di "Istituiti-Tecnici per attività sociale";
  • Decreto l.gvo n.286 del luglio 1998. T.U. sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero;
  • Legge n.165 del 27 maggio 1998. L' art.4 ha modificato l'art.656 del c.p.c. e dispone fra l'altro che la pena della reclusione non superiore a quattro anni nonchè la pena dell'arresto possono essere scontate nella propria abitazione ovvero in luogo pubblico di assistenza o accoglienza, quando trattasi di donna incinta o madre di prole di età inferiore ai dieci anni.
  • DPCM n.405 del 28 ottobre 1997 di istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le Pari Opportunità nell'ambito della Presidenza del Consiglio;
  • Decreto del Ministro del Ministro dell'Agricoltura del 13 ottobre 1997 che istituisce l'Osservatorio Nazionale per l'imprenditoria femminile ed il lavoro in agricoltura.
  • Direttiva del 27 marzo 1997 del Presidente del Consiglio dei Ministri On. Romano Prodi, in favore di azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità delle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini. La direttiva è stata emanata in seguito alla considerazione che i movimenti delle donne, portatori dell'idea di differenza di genere, sono stati elemento propulsivo nella redazione del programma di azione di Pechino e altresì alla considerazione che nella quarta conferenza mondiale sulle donne sono stati individuati numerosi obiettivi strategici per l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace e che i governi si sono impegnati a realizzare azioni conseguenti in relazione alle specificità delle singole realtà nazionali;
  • Decreto 19 febbraio 1997 di istituzione presso gli uffici del Ministro per le Pari Opportunità della Commissione per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile e dell'osservatorio per l'imprenditorialità femminile.
  • Legge n.66 del 1996 classifica come reato contro la persona il reato di violenza sessuale (che include sia la violenza carnale vera e propria che gli atti di libidine violenti, di solito perpetrati nei confronti dei minori) così mutando la qualificazione della normativa precedente che lo definiva reato contro la morale. In tal modo viene restituita dignità alla vittima, finalmente considerata "persona", mentre si é cercato di punire il reato in modo tale (con pena gradabile fra i tre ed i cinque anni) che non fosse possibile il patteggiamento (ammesso per pene inferiori ai due anni), di modo che lo stupratore non restasse sostanzialmente impunito. Tuttavia con la legge C.Simeoni (dal nome del relatore) é oggi possibile che lo stupratore ottenga subito gli arresti domiciliari. Sono previste circostanze aggravanti che comportano l'aumento della pena fino a 12 anni, quali la violenza commessa nei confronti di persona minore degli anni 14 ovvero di anni 16, se il colpevole è un genitore o un nonno, ovvero con l'uso di armi, sostanze alcoliche o stupefacenti o sostanze comunque dannose per la salute, ovvero quando il violentatore sia un pubblico ufficiale, ovvero quando la violenza sia stata compiuta su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale.
  • Legge n.52 del 6 febbraio 1996 (legge comunitaria). L'art. 18 recepisce, previa consultazione della Commissione Nazionale di Parità e del Comitato per le pari opportunità presso il Ministero del Lavoro la normativa europea in tema di parità di trattamento fra uomini e donne.
  • Legge n.332/95, art.5, che modifica l'art.275, 4c., codice di procedura penale, prevedendo il divieto di custodia cautelare in carcere di donne incinte o madri fino al compimento del terzo anno d'età del figlio;
  • Legge n.236/93, art.6, sul vincolo, nei licenziamenti collettivi, di non effettuare espulsioni di lavoratrici in misura percentuale superiore a quella del personale femminile occupato nell impresa nelle medesime mansioni, e con interventi in favore delle lavoratrici madri durante la mobilità
  • D.lgs n.29/93, art.7 e 61, rispettivamente sulla parità e pari opportunità sia per l'accesso al lavoro sia per il trattamento sul lavoro relativamente alla gestione delle risorse umane (art.7) e sulla istituzione di quote di donne nelle commissioni di concorso sulla pari dignità di uomini e donne sul lavoro e sulla partecipazione delle dipendenti delle Pubbliche amministrazioni ai corsi di formazione e aggiornamento professionale (art. 61) (questa legge dà la possibilità , ex art.7, ai comitati paritetici del settore pubblico di concorrere alla gestione delle risorse umane);
  • Legge n.104/92, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
  • Legge n.91/92, (art.1,4 e 9) recante nuove norme sulla cittadinanza con il relativo regolamento di esecuzione (DPR n.572/93) e il regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana (DPR n.362/94);
  • Legge n.266/91, legge quadro sul volontariato;
  • Legge n.166/91, art.8, sul trattamento economico delle lavoratrici madri dipendenti da amministrazioni pubbliche;
  • Legge n.979/90, sull'indennità di maternità per le libere professioniste;
  • D.l.vo in materia di armonizzazione della contribuzione figurativa, con interventi a favore del suo riconoscimento durante i periodi di astensione dal lavoro per maternità;
  • L'accesso alle donne alla magistratura militare, attuato con delibera del 6 ottobre 1989 del Consiglio della magistratura militare;
  • Legge n.25 del 27 gennaio 1989. L'art. 2 di tale legge eleva a quarant'anni la data di partecipazione ai concorsi pubblici, come sollecitato anche dalla Commissine Nazionale di Parità per consentire anche alle donne che non abbiano potuto dedicarsi ad attività lavorativa in età giovanile, perché impegnate in incombenze familiari, di inserirsi nel mondo del lavoro.
  • Legge n.546 del 29 dicembre 1987. L'art.1 di tale legge estende l'indennità giornaliera di gravidanza e puerperio alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre, colone, artigiane ed esercenti attività commerciali.
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