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Ufficio AUA e AIA

 

Autorizzazione Unica Ambientale

Il 13 giugno 2013 è entrato in vigore il D.P.R. n. 59/2013, che introduce l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

L'AUA sostituisce i seguenti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale:

* autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
* comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
* autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
* autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
* comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
* autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
* comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Qualsiasi istanza riguardante i suddetti procedimenti deve essere inviata esclusivamente IN VIA TELEMATICA allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente.

È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

Il provvedimento conclusivo dell'AUA sarà trasmesso direttamente dal SUAP al richiedente.

Autorizzazione Integrata Ambientale

L'ufficio si occupa del rilascio delle seguenti autorizzazioni per impianti che ricadono nell'allegato VIII  D.Lgs 152/06 e s.m.i:
- GNL
- Fonderia Boccacci
- OTO MELARA
- SAPI
- Intermarine
 
La domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata ai sensi dell'art. 29 -bis de D.Lgs 152/06 e s.m.i. deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 39 della legge 03/08/2007, n. 124, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico.
l'ufficio verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, si richiedono apposite integrazioni, indicando un termine  non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. I termini del procedimento si intendono interrotti  fino alla presentazione della documentazione integrativa. In caso di mancata presentazione nei termini indicati della documentazione integrativa, l'istanza si ritiene ritirata. 

Il responsabile del procedimento, individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico. 

L'ufficio entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore, nonché il luogo individuato ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda.
Nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata ai sensi  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del RD 27/07/1934 n° 1265, nonché il parere dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente; possono essere richieste integrazioni alla documentazione, stabilendo un termine massimo non superiore a 90 giorni per la presentazione della documentazione; in tal caso, il termine previsto per la conclusione dei lavori della conferenza dei servizi, si intende sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa. Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei Servizi deve concludersi entro 60 giorni dalla data di termine per la presentazione di eventuali osservazioni.

L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del D.Lgs 152/06, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, riportate nell'allegato IX del D.Lgs 152/06.  Per gli impianti assoggettati al D.Lgs 334/99, l'autorità competente ai sensi di tale decreto, trasmette all'ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale, per il rilascio dell'autorizzazione i provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono riportate nell'autorizzazione 
Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa a disposizione del pubblico, presso l'ufficio.

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