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Class Action

Ai sensi del D. Lgs. n. 198/2009 i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio (TAR) nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici se ne deriva una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi.
Il danno patito deve essere dovuto:

Occorre preliminarmente una diffida all'amministrazione o al concessionario che deve attivarsi affinchè, entro 90 giorni, vengano posti in essere gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati.
Se, decorso tale termine, l'amministrazione o il concessionario non ha provveduto, o ha provveduto in modo parziale, il ricorso al giudice amministrativo può essere proposto entro il termine perentorio di 1 anno. Del ricorso è data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario e comunicazione al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
Se il giudice accoglie la domanda ordina alla pubblica amministrazione o al concessionario di porvi rimedio entro un congruo termine nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La sentenza e le misure adottate devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario, comunicate al Ministro per la pubblica amministrazione e inviate agli organismi con funzione di regolazione e di controllo preposti al settore interessato, alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, al Nucleo di valutazione e alla Corte dei Conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
 
Attualmente non sono state attivate procedure di class action nei confronti della Provincia.

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