Testata per la stampa della Provincia della Spezia

Costi contabilizzati

D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80.

Art. 32  Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

In vigore dal 20 aprile 2013

(...)
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell' articolo 10 , comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
(...)

Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

In vigore dal 20 aprile 2013
 
(...)
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell' articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 . Le
amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell' articolo 32.
(...)

Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito