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Testo del punto e) inserito al comma 2 dell'art. 16 della normativa di Piano di bacino Ambito 18 - Ghiararo.

Nuovo punto e), comma 2, art. 16 inserito nella Normativa del Piano di Bacino Ambito 18 - Ghiararo;testo approvato con DCP n. 37 del 22.03.2005

e) per la sola area classificata P4 di Castagnola in Comune di Framura, sono ammessi gli interventi di ristrutturazione compresa la demolizione con ricostruzione del patrimonio edilizio esistente finalizzati alla mitigazione del rischio e che non devono, comunque, prevedere cambio di destinazione d'uso finalizzato ad aumento del carico insediativo. Gli interventi di ristrutturazione e di demolizione con ricostruzione dovranno, comunque, attenersi alle disposizioni di cui al T.U. 380/2001 in materia di costruzioni in zona sismica ed in particolare alle sottoindicate condizioni: 1. essere corredati di preventiva indagine geologico-geotecnica comprensiva di prove geotecniche dirette in sito e redatta ai sensi del D.M. 11.03.1988, finalizzata in particolare a definire le caratteristiche geotecniche del piano fondale e degli strati immediatamente sottostanti, fino almeno alla profondità doppia rispetto a quella di interazione delle fondazioni; 2. la nuova struttura dovrà essere realizzata in modo da resistere agli sforzi di taglio e garantire di non essere soggetta a cedimenti differenziali; 3. la nuova struttura dovrà regolarizzare quanto più possibile la forma finale dell'edificio; 4. dovrà essere garantita la non interazione con gli edifici confinanti o prossimali nel caso di demolizione con ricostruzione; 5. dovranno essere limitati gli scavi e non sono ammessi nuovi volumi, anche se pertinenziali, soprattutto se interrati, o seminterrati; 6. propedeuticamente alla loro approvazione in sede comunale, gli interventi di demolizione con ricostruzione dovranno acquisire il parere della Provincia (che potrà essere reso anche in sede di Commissione Edilizia da un rappresentante delegato dal Presidente).