Testata per la stampa della Provincia della Spezia

Agenzie di Consulenza

Si intende per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto lo svolgimento, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato, di compiti di consulenza e di assistenza relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, nonché degli adempimenti di cui all'Allegato A della  Legge 8 agosto 1991 n. 264.
 Le funzioni inerenti la vigilanza e l'autorizzazione dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono attribuite alle Province.
Coloro che intendono esercitare l'attività di cui all'art. 2 devono richiederne autorizzazione al Dirigente competente in materia di Trasporti della Provincia della Spezia
 
L'autorizzazione sarà rilasciata al titolare di impresa individuale oppure a società e dovrà essere affissa, in modo visibile, nei locali dello Studio in cui sono acquisiti gli incarichi dei committenti.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di studio di consulenza è rilasciata, sulla base della programmazione numerica a livello provinciale, al titolare dell'impresa che sia in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 3 della Legge 264/1991:

 
  1. sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri  della Comunità economica europea residente in Italia;
  2. abbia raggiunto la maggiore età;
  3. non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per i delitti di cui agli articoli 575 (omicidio), 624 (rapina), 628 (furto), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione), e 648bis (riciclaggio) del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
  4. non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
  5. non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
  6. sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della Legge 264/91;
  7. disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria.
 

In caso di società l'autorizzazione è rilasciata alla società. A tal fine i requisiti di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) devono essere posseduti:

 
  1. da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
  2. dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
  3. dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.
 

Il requisito di cui alla lettera f) deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti sopra elencati.
Il requisito di cui alla lettera g) deve essere posseduto dalla società.
- Si avvisano gli utenti che dal 1° gennaio 2012 le Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettare né richiedere certificazioni rilasciate dalle P.A., ma sono tenuti ad acquisire d'ufficio tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni; non sarà pertanto più necessario e accettato il deposito, a corredo delle istanze presentate di qualsiasi tipo di certificazione, ma sarà cura dell'Ufficio preposto all'istruttoria provvedere a richiederle d'ufficio (Legge di stabilità 2012, art. 15).

- Nella sezione modulistica sono presenti i modelli di istanza predisposti dall'Ufficio. Si invita. ad usare e far usare detta modulistica, in quanto  "secondo quanto disposto dall'art. 57 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005) l'utente è tenuto ad utilizzare i moduli pubblicati".

SERVIZIO DI SPORTELLO AL PUBBLICO

Lo sportello si trova nel Palazzo Provinciale, Via V. Veneto, 2 - La Spezia (CAP 19121)- Piano 4°. Lo sportello è aperto al pubblico il Martedì e il Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12,30.

Addetto allo sportello è la sig.ra rag. Michela Bellano 0187 742349; trasporti@provincia.sp.it

L'Ufficio riceve fax al n. 0187 742359

Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito