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Istruzioni per la S.C.I.A.

Movimento terreno lieve rilevanza (ai sensi della L.R. 28 dicembre 2009 n.63 art.15 comma 2,3,4)

Occorre che la perizia o dichiarazione attestante l'ammissibilità delle opere, di seguito indicata negli elaborati da produrre, sia d'ora in avanti sottoscritta anche da un geologo oltre che dal progettista

L'1 Gennaio 2010 è entrata in vigore la L.R. 28/12/2009 n.63 (pubblicata sul B.U.R. n.24 del 30/12/2009) che ha modificato la L.R. 22/ 01/1999 n.4 (vincolo idrogeologico). In particolare l'art. 15 ha sostituito il vecchio art.35. Tale modifica riguarda le tipologie di interventi per  cui è necessario comunicare la S.C.I.A. ma soprattutto prevede una categoria di opere per le quali non è necessario richiedere alcun titolo abilitativo.

 

Elaborati da allegare in duplice copia:

- copia del versamento per i diritti di istruttoria (art3, L.R 7/2011) e rapporti finanziari, a favore della Provincia della Spezia amezzo di bollettino postale c/c 76598937
- Fotocopia del documento d'identità del richiedente;
- Fotografie del sito oggetto d'interesse;
- Relazione tecnica illustrativa;
- Pianta topografica a scala 1:5000 o 1:10000;
- Elaborati grafici di progetto;
- Perizia odichiarazione sottoscritta disicurezza, firmata dal progettista e da un geologo, che attesti l'ammissibilità delle opere in relazione alla stabilità del versante e all'assetto idrogeologico del territorio nonché il rispetto delle norme tecniche di sicurezza richieste in terreni vincolati;


Si rammenta che ai sensi dell'art. 35 comma 2 (L.R.4/99)sarà necessario comunicare la fine dei lavori.


(*) specificando: generalità e residenza, del richiedente, dati catastali, natura dei lavori, professionista incaricato e indirizzo dello studio.