SPORTELLO STRUTTURE RICETTIVE
Si comunica che per necessità organizzative l'U. O. CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE riceve il pubblico solo ed esclusivamente su APPUNTAMENTO.
Per informazioni e prenotazioni chiamare dalle ore 9,30 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì ai seguenti numeri: 0187-2543203 e 0187-2543303
Sono attribuite alle Province, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) della Legge Regionale n. 28 del 2006 le funzioni amministrative riguardanti la classificazione, la gestione delle tariffe e la raccolta dei dati Enit delle strutture ricettive e balneari.
Ai sensi della Legge Regionale 7 febbraio 2008, n. 2, "Testo Unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari", le strutture ricettive si suddividono in:
- strutture ricettive alberghiere
- strutture ricettive all'aria aperta
- altre strutture ricettive
Norma di riferimento: Regolamento Regionale 30 gennaio 2009, n. 2, "Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere".
Sono strutture ricettive alberghiere:
a) gli alberghi
b) le locande
c) le residenze d'epoca
d) le residenze turistico-alberghiere (R.T.A.)
e) gli alberghi diffusi
Sono ALBERGHI le strutture ricettive che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative (camere/bicamere/suite/junior suite), dotate dei locali, servizi accessori e requisiti tecnici, igienico sanitari e qualitativi previsti dallo specifico Regolamento Regionale.
Sono LOCANDE le strutture ricettive alberghiere che forniscono alloggio ai clienti in non più di sei e non meno di tre unità abitative (camere/bicamere/suite/junior suite), dotate dei locali, servizi accessori e requisiti tecnici, igienico sanitari e qualitativi previsti dallo specifico Regolamento Regionale.
Sono RESIDENZE D'EPOCA le strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio).
Sono RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE (R.T.A.) le strutture ricettive che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative (appartamenti) configurabili come segue:
a) monolocale attrezzato per il soggiorno e il pernottamento
b) bilocale attrezzato con soggiorno e pernottamento separati
c) trilocale attrezzato con soggiorno e pernottamento separati
dotati dei requisiti tecnici, igienici e qualitativi previsti dallo specifico Regolamento Regionale.
Sono ALBERGHI DIFFUSI le strutture ricettive localizzate in almeno tre organismi edilizi separati che forniscono alloggio ai clienti, in non meno di 7 unità abitative che garantiscano la capacità ricettiva minima di 30 posti letto e localizzate in centri storici di Comuni non costieri aventi le caratteristiche di cui allo specifico Regolamento Regionale.
La classificazione viene attribuita dalla Provincia sulla base dei requisiti minimi posseduti nei seguenti livelli:
- Alberghi: da una a cinque stelle
- Residenze Turistiche Alberghiere: da due a quattro stelle
- Locande: da due a quattro stelle
- Residenze d'epoca e Alberghi diffusi: da tre a cinque stelle
Si ricorda che l'ottenimento della classificazione è obbligatorio ed è condizione pregiudiziale per l'esercizio dell'attività ricettiva. Per ottenere la classificazione è necessario presentare domanda alla Provincia, utilizzando gli appositi Modelli regionali pubblicati in versione stampabile nelle Sezioni sottostanti.
La Provincia rilascia la classificazione nei seguenti casi:
I soggetti che intendono realizzare una nuova struttura ricettiva alberghiera o i titolari di una struttura esistente oggetto di trasformazioni per le quali sia richiesto il rilascio di titolo edilizio, richiedono alla Provincia, in sede progettuale, una CLASSIFICAZIONE PROVVISORIA.
La classificazione provvisoria viene attribuita sulla base del progetto tecnico e degli elaborati predisposti per l'ottenimento del permesso di costruire, integrati da una dichiarazione del titolare sulla qualità e quantità delle attrezzature e dei servizi di cui intende dotare l'esercizio. La classificazione provvisoria ha validità di cinque anni e rappresenta condizione pregiudiziale per il rilascio del titolo edilizio da parte del Comune.
Il richiedente presenta alla Provincia domanda di classificazione provvisoria corredata da:
1. dichiarazione dei requisiti (modello CL) recante l'indicazione delle caratteristiche della struttura ricettiva alberghiera
2. rilievo planimetrico quotato della struttura ricettiva, comprensivo delle altezze, in scala 1:100 nel quale siano indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni di superfici, vani, locali e servizi, delle dotazioni igienico-sanitarie e delle attrezzature
I soggetti titolari della gestione di struttura ricettiva di nuova apertura richiedono alla Provincia la CLASSIFICAZIONE DEFINITIVA, condizione pregiudiziale per la presentazione della s.c.i.a. ("segnalazione certificata di inizio attività") al Comune territorialmente competente.
Il titolare presenta alla Provincia domanda di classificazione corredata da:
1. dichiarazione dei requisiti (modello CL) recante l'indicazione delle caratteristiche della struttura ricettiva alberghiera
2. rilievo planimetrico quotato della struttura ricettiva, comprensivo delle altezze, in scala 1:100 nel quale siano indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni di superfici, vani, locali e servizi, delle dotazioni igienico-sanitarie e delle attrezzature
3. documentazione fotografica debitamente localizzata nel suddetto rilievo planimetrico
4. documentazione attestante il valido titolo di possesso dell'immobile o degli immobili costituenti la struttura ricettiva in capo al titolare (quali atto di proprietà, contratto di affitto, comodato d'uso, ecc.)
5. dichiarazione delle caratteristiche di qualità (modello Q-ALB)
6. bozzetto dell'insegna
Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve aver già presentato al Comune competente la comunicazione di fine lavori e aver provveduto al completamento delle operazioni di installazione degli impianti, delle attrezzature e degli arredi necessari all'esercizio dell'attività.
Il titolare di struttura ricettiva alberghiera esistente e classificata comunica alla Provincia ogni variazione dei dati contenuti nel modello di classificazione entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.
Nel caso di modifiche che comportino la variazione del livello di classificazione o del numero di unità abitative e/o relativi posti letto, il titolare è tenuto a presentare domanda per l'attribuzione di una nuova classificazione.
Nel caso di variazione del titolare dell'attività ricettiva, il subentrante è tenuto a presentare domanda per l'attribuzione di una nuova classificazione.
Con l'entrata in vigore della L.R. 7 Febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari) vengono introdotte una serie di novità in materia di classificazione delle strutture appartenenti al settore del turismo all'aria aperta, la cui applicazione è tuttavia rinviata ad un apposito regolamento, la cui approvazione è prevista entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della legge medesima (28 febbraio 2008) e quindi entro il 28 agosto 2009.
Pertanto, in attesa dell'approvazione del relativo regolamento di attuazione restano in vigore le norme previgenti, riconducibili, nello specifico, alla L.R. n. 11/82 e s.m.i., compresa la modulistica necessaria per la richiesta di attribuzione o variazione della classificazione e i corrispondenti modelli CL.
Si ricorda che l'ottenimento della classificazione è obbligatorio ed è condizione pregiudiziale per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva.
Ai sensi dell'articolo 50 della L.R. n. 2/2008 i soggetti che intendono realizzare una nuova struttura ricettiva all'aria aperta o i titolari di una struttura oggetto di trasformazioni per le quali sia richiesto il rilascio di titolo edilizio, richiedono alla Provincia una classificazione provvisoria, della validità di cinque anni, che rappresenta condizione pregiudiziale per il rilascio del medesimo titolo edilizio.
Per ottenere la classificazione è necessario presentare istanza alla Provincia, utilizzando gli appositi modelli, corredata della documentazione ivi indicata, tra cui il modello di classificazione CL.
Al momento della presentazione dell'istanza, il richiedente deve aver già presentato al Comune competente la comunicazione di fine lavori e aver provveduto al completamento delle operazioni di installazione degli impianti, delle attrezzature e degli arredi necessari all'esercizio dell'attività.
Sono di seguito pubblicati i modelli di domanda relativi ai diversi casi previsti dalla L.R. n. 11/82 e s.m.i. riguardanti la nuova classificazione, la classificazione provvisoria e la variazione della classificazione (per le strutture esistenti già classificate).
Sono altresì disponibili i modelli di classificazione CL da presentarsi, debitamente compilati e sottoscritti, a questi Uffici.
Sono altre strutture ricettive:
Sono AFFITTACAMERE le strutture ricettive atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, in non più di sei camere, sprovviste di cucina o posto-cottura, ubicate in una o due unità immobiliari di civile abitazione, ammobiliate, poste in uno stesso stabile o in stabili adiacenti.
Gli esercizi di affittacamere possono anche essere condotti, in forma non imprenditoriale, con carattere occasionale e saltuario, da coloro che gestiscono fino a tre camere con apertura annuale massima di 210 giorni.
Sono BED & BREAKFAST le strutture ricettive a conduzione familiare atte a fornire alloggio e prima colazione in non più di tre camere, sprovviste di cucina o posto-cottura, utilizzando parte dell'unità abitativa dimora stabile del titolare nei periodi di apertura della struttura. Nei bed & breakfast deve essere presente una camera ad uso esclusivo del titolare.
L'essenza di questa forma di ospitalità è rappresentata dalla compresenza dell'ospitante e dell'ospite all'interno della struttura ricettiva nelle fasce orarie serali e mattutine concordate con l'ospite. Ciò consente di distinguere la tipologia del bed & breakfast da quella dell'affittacamere condotta in forma non imprenditoriale con carattere occasionale o saltuario.
Sono CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE (CAV) le unità immobiliari di civile abitazione, ubicate in immobili esistenti, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale, per l'affitto a turisti, nel corso di una o più stagioni, per non più di dodici mesi consecutivi.
Assumono la denominazione di RESIDENCE le strutture costituite da almeno sette unità immobiliari di civile abitazione, aventi i requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, ciascun arredata e dotata di servizi igienici e cucina, gestite unitariamente per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.
Sono APPARTAMENTI AMMOBILIATI AD USO TURISTICO (AAUT) le unità immobiliari di civile abitazione, in numero non superiore a tre, date in affitto ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti di locazione aventi validità non superiore a dodici mesi consecutivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.
Gli appartamenti possono essere locati
Sono CASE PER FERIE le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi di persone gestite al di fuori dei normali canali commerciali.
Tali strutture sono gestite da enti pubblici, associazioni ed enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da aziende ed enti per soggiorno dei propri dipendenti e dei loro familiari, ovvero da privati previa stipula di apposita convenzione col Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d'uso della struttura ricettiva.
Il soggiorno è limitato ai:
La disciplina delle case per ferie si applica anche ai complessi ricettivi che, gestiti per le stesse finalità, assumono in relazione alla particolare funzione svolta, la denominazione di pensionati universitari, casa della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, case per esercizi spirituali, centri di vacanze per anziani, centri di vacanze per minori e simili.
Le case per ferie possono essere dotate di particolari attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore.
Sono OSTELLI PER LA GIOVENTU' le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani, dei gruppi di giovani e dei loro accompagnatori gestite, in forma diretta o indiretta, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali, nonché da privati previa stipula di apposita convenzione col Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d'uso della struttura ricettiva.
Gli ostelli per la gioventù possono essere dotati di particolari attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore.
Sono RIFUGI ALPINI le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere e sentieri o, in periodi dell'anno limitati, con strade carrozzabili.
Sono RIFUGI ESCURSIONISTICI le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane, ovvero ubicati lungo itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale.
I rifugi alpini e i rifugi escursionistici possono essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni statutariamente operanti nel settore dell'alpinismo o dell'escursionismo, nonché da privati previa stipula di apposita convenzione col Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d'uso della struttura ricettiva.
Possono, inoltre, essere dotati di particolari attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o di punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore.
Sono AREE DI SOSTA le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio dei caravan e autocaravan omologati. I Comuni individuano il fabbisogno e il dimensionamento delle aree di sosta, e definiscono le modalità per la loro realizzazione, privilegiando nell'ordine:
La realizzazione e la gestione di aree di sosta da parte di privati sono consentite solo qualora ciò non sia realizzabile; nelle strutture ricettive all'aria aperta su richiesta dei Comuni è possibile realizzare piazzole destinate ad aree di sosta.
Sono MINI-AREE DI SOSTA le aree, allestite dagli enti locali, aventi un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole destinate al campeggio itinerante, rurale ed escursionistico effettuato esclusivamente mediante l'utilizzo di tende.
Gli AGRITURISMI sono disciplinati da apposita Normativa Regionale.
La classificazione viene attribuita dalla Provincia, sulla base dei requisiti minimi posseduti, nei seguenti livelli:
Si ricorda che l'ottenimento della classificazione è obbligatorio e costituisce condizione pregiudiziale per l'esercizio dell'attività ricettiva.
Per ottenere la classificazione è necessario presentare domanda alla Provincia, utilizzando gli appositi Modelli regionali, pubblicati in versione stampabile nelle Sezioni sottostanti.
La Provincia rilascia la classificazione nei seguenti casi:
I soggetti titolari di struttura ricettiva di nuova apertura richiedono alla Provincia la CLASSIFICAZIONE, condizione pregiudiziale per la presentazione della s.c.i.a. ("segnalazione certificata di inizio attività") al Comune territorialmente competente.
Il titolare presenta alla Provincia domanda di classificazione corredata da:
dichiarazione dei requisiti (modello CL) recante l'indicazione delle caratteristiche della struttura ricettiva
rilievo planimetrico quotato della struttura ricettiva, comprensivo delle altezze, in scala 1:100 nel quale siano indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni di superfici, vani, locali e servizi, delle dotazioni igienico-sanitarie e delle attrezzature
documentazione fotografica debitamente localizzata nel suddetto rilievo planimetrico
documentazione attestante il valido titolo di possesso dell'immobile o degli immobili costituenti la struttura ricettiva in capo al titolare (quali atto di proprietà, contratto di affitto, comodato d'uso, ecc.)
dichiarazione delle caratteristiche di qualità (modello Q)
bozzetto dell'insegna
Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve aver già presentato al Comune competente la comunicazione di fine lavori e aver provveduto al completamento delle operazioni di installazione degli impianti, delle attrezzature e degli arredi necessari all'esercizio dell'attività.
Gli Appartamenti Ammobiliati per Uso Turistico (AAUT) non sono soggetti a classificazione. Per apertura di una nuova struttura il proprietario o usufruttuario deve presentare alla Provincia il seguente Modello regionale debitamente compilato e sottoscritto.
Il titolare di struttura ricettiva esistente e classificata comunica alla Provincia ogni variazione dei dati contenuti nel modello di classificazione entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.
Per modifiche che comportino la variazione del livello di classificazione o del numero di unità abitative e/o relativi posti letto, il titolare è tenuto a presentare domanda per l'attribuzione di una nuova classificazione.
Per variazione del titolare dell'attività ricettiva:
Alberghi Residenze turistico alberghiere Residenze d'epoca Locande Alberghi diffusi |
L.R. 2/2008 e s.m. "Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari". R.R. 2/2009 "Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla Legge Regionale 7 febbraio 2008, n. 2". |
Affittacamere |
L.R. 2/2008 e s.m. "Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari". R.R. 3/2009 "Disposizioni in attuazione della disciplina delle strutture ricettive del tipo affittacamere di cui alla Legge Regionale 7 febbraio 2008, n. 2" |
Altre strutture ricettive: bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze (CAV), case per ferie, ostelli per la gioventù, appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT), rifugi alpini ed escursionistici, aree e miniaree di sosta |
L.R. 2/2008 e s.m. "Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari". R.R. 3/2010 "Disposizioni in attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al titolo III della Legge Regionale 7 febbraio 2008, n. 2" |
Campeggi Villaggi Turistici Parchi per vacanze |
L.R. 2/2008 e s.m. "Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari". R.R. 1/2011 "Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla Legge Regionale 7 febbraio 2008, n. 2" |
Agriturismi |
L.R. 37/2007 "Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e dell'ittiturismo" R.R. 4/2008 "Disposizioni di attuazione della disciplina dell'attività agrituristica di cui alla Legge Regionale 21 novembre 2007, n. 37" |
Per la consultazione è possibile accedere al sito http://www.edizionieuropee.it/codiceliguria/