Ai sensi dell'articolo 3, comma1, lett.d), sono attribuite alle Province le funzioni amministrative riguardanti la classificazione, la gestione delle tariffe e la raccolta dei dati Enit delle strutture ricettive e balneari attualmente disciplinate dal relativo T.U., approvato con L.R. n. 2/2008.
Con l'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 2 del 30.01.2009 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla L.R. 7 Febbraio 2008, n. 2) prende avvio, a far data dal 5 marzo 2009, il nuovo processo di classificazione delle strutture ricettive alberghiere già disciplinate dalla L.R. n. 11/1982 e s.m.i.
La nuova disciplina introduce una serie di importanti novità riguardanti le procedure, le modalità e i termini per l'attribuzione della classificazione.
La ricettività alberghiera si articola, in base a quanto previsto dalla L.R. n. 2/2008, nelle seguenti diverse tipologie di strutture: alberghi, residenze turistico alberghiere (R.T.A.), locande, residenze d'epoca e alberghi diffusi.
Ai fini dell'attribuzione della classificazione si tiene conto sia del possesso dei tradizionali requisiti obbligati relativi ai servizi, alle dotazioni ed attrezzature, sia del rispetto di una serie di aspetti che riguardano la qualità complessiva della struttura, contenuti in un apposito documento in cui viene disciplinato il concetto di "decoro" ritenuto di fondamentale importanza.
La classificazione viene attribuita individuando diversi livelli, contraddistinti dal simbolo delle "stelle", per ciascuna tipologia di struttura nel modo seguente:
* Alberghi: da una a cinque stelle;
* Residenze Turistiche Alberghiere: da due a quattro stelle;
* Locande: da due a quattro stelle;
* Residenze d'epoca e Alberghi diffusi: da tre a cinque stelle;
Si ricorda che l'ottenimento della classificazione è obbligatorio ed è condizione pregiudiziale per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva.
Ai sensi dell'articolo 50 della L.R. n. 2/2008 i soggetti che intendono realizzare una nuova struttura ricettiva alberghiera o i titolari di una struttura oggetto di trasformazioni per le quali sia richiesto il rilascio di titolo edilizio, richiedono alla Provincia una classificazione provvisoria, della validità di cinque anni, che rappresenta condizione pregiudiziale per il rilascio del medesimo titolo edilizio.
Per ottenere la classificazione è necessario presentare istanza alla Provincia, utilizzando gli appositi modelli, corredata della documentazione ivi indicata, tra cui il modello di classificazione CL.
Al momento della presentazione dell'istanza, il richiedente deve aver già presentato al Comune competente la comunicazione di fine lavori e aver provveduto al completamento delle operazioni di installazione degli impianti, delle attrezzature e degli arredi necessari all'esercizio dell'attività.
Sono di seguito pubblicati i modelli di domanda relativi ai diversi casi previsti dal R.R. n. 2/2009) riguardanti la nuova classificazione (art. 34), la classificazione provvisoria (art. 33) e la variazione della classificazione (artt. 35 e 36) per le strutture esistenti già classificate.
Sono altresì disponibili i modelli di classificazione CL da presentarsi, debitamente compilati e sottoscritti, a questi Uffici.
Con l'entrata in vigore della L.R. 7 Febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari) vengono introdotte una serie di novità in materia di classificazione delle strutture appartenenti al settore del turismo all'aria aperta, la cui applicazione è tuttavia rinviata ad un apposito regolamento, la cui approvazione è prevista entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della legge medesima (28 febbraio 2008) e quindi entro il 28 agosto 2009.
Pertanto, in attesa dell'approvazione del relativo regolamento di attuazione restano in vigore le norme previgenti, riconducibili, nello specifico, alla L.R. n. 11/82 e s.m.i., compresa la modulistica necessaria per la richiesta di attribuzione o variazione della classificazione e i corrispondenti modelli CL.
Si ricorda che l'ottenimento della classificazione è obbligatorio ed è condizione pregiudiziale per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva.
Ai sensi dell'articolo 50 della L.R. n. 2/2008 i soggetti che intendono realizzare una nuova struttura ricettiva all'aria aperta o i titolari di una struttura oggetto di trasformazioni per le quali sia richiesto il rilascio di titolo edilizio, richiedono alla Provincia una classificazione provvisoria, della validità di cinque anni, che rappresenta condizione pregiudiziale per il rilascio del medesimo titolo edilizio.
Per ottenere la classificazione è necessario presentare istanza alla Provincia, utilizzando gli appositi modelli, corredata della documentazione ivi indicata, tra cui il modello di classificazione CL.
Al momento della presentazione dell'istanza, il richiedente deve aver già presentato al Comune competente la comunicazione di fine lavori e aver provveduto al completamento delle operazioni di installazione degli impianti, delle attrezzature e degli arredi necessari all'esercizio dell'attività.
Sono di seguito pubblicati i modelli di domanda relativi ai diversi casi previsti dalla L.R. n. 11/82 e s.m.i. riguardanti la nuova classificazione, la classificazione provvisoria e la variazione della classificazione (per le strutture esistenti già classificate).
Sono altresì disponibili i modelli di classificazione CL da presentarsi, debitamente compilati e sottoscritti, a questi Uffici.
Con l'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 3 del 13.03.2009 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive del tipo affittacamere di cui alla L.R. 7 Febbraio 2008, n. 2) prende avvio, a far data dal 19 marzo 2009, il nuovo processo di classificazione delle strutture ricettive di affittacamere già disciplinate in precedenza dalla L. R. 13/92.
La nuova disciplina innova profondamente il precedente quadro normativo, che non teneva conto delle attrezzature in dotazione e dei servizi offerti alla clientela.
Gli affittacamere erano soggetti esclusivamente al rilascio dell'autorizzazione da parte dei Comuni. Oggi è necessario seguire una procedura che comporta la preventiva attribuzione della classificazione da parte della Provincia.
L'obiettivo generale delle nuove disposizioni è quello di dare avvio ad un processo di graduale ma decisa riqualificazione del patrimonio ricettivo esistente, finalizzato ad un miglioramento generale della qualità dell'offerta turistica, resosi necessario a seguito del recente incremento di tali strutture nel territorio ligure.
La classificazione viene attribuita individuando tre diversi livelli contraddistinti dal simbolo dei "soli" (da uno a tre), attribuibili sulla base del possesso di specifici requisiti obbligati nonché di specifiche caratteristiche di qualità.
Si sottolinea che tutte le strutture del tipo affittacamere, ivi incluse quelle già autorizzate ai sensi della abrogata L.R. 13/1992, dovranno essere classificate dalla Provincia, secondo tempi e modalità differenti.
Si ricorda infine che, per le nuove aperture, la domanda di classificazione deve essere inoltrata alla Provincia antecedentemente alla presentazione al Comune competente della Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.). Deve essere inoltre acquisito il parere igienico sanitario rilasciato dalla competente ASL.
Al momento della presentazione della domanda di classificazione deve essere già stata effettuata la comunicazione di fine lavori (nel caso di nuova costruzione o di ristrutturazione di immobile esistente) e devono essere concluse le operazioni relative all'installazione di tutti gli impianti, attrezzature ed arredi necessari all'esercizio dell'attività.
Per coloro i quali intendano avviare l'attività di affittacamere, sono di seguito pubblicati il modello di domanda e il modello di classificazione CL, in versione stampabile, da presentarsi, debitamente compilati e sottoscritti, a questi Uffici.
Alberghi Residenze turistico alberghiere Residenze d'epoca Locande Alberghi diffusi |
L.R. 2/2008 e s.m. "Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari". R.R. 2/2009 "Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla L.R. 7 febbraio 2008, n. 2". |
Affittacamere |
L.R. 2/2008 e s.m. "Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari". R.R. 3/2009 "Disposizioni in attuazione della disciplina delle strutture ricettive del tipo affittacamere di cui alla legge 7 febbraio 2008, n. 2" |
Campeggi Villaggi Turistici Parchi per vacanze |
L.R. 11/1982 e s.m. "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" |
Per la consultazione è possibile accedere al sito http://www.edizionieuropee.it/codiceliguria/