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Esami di abilitazione

Esami per conseguire l' abilitazione di Insegnante e/o Istruttore di scuola guida

Requisiti morali e titoli per l'ammissione agli esami di insegnante e/o istruttore

Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante e di istruttore di autoscuola ai sensi dell'articolo 123 dei decreto legislativo n. 285 dei 1992, relativo al Nuovo Codice della Strada, devono essere stabiliti in Italia ed essere in possesso dei requisiti morali previsti per i titolari di autoscuola e dei requisiti di idoneità tecnica seguenti:

 
  1. per gli insegnanti di teoria: diploma d'istruzione secondaria di secondo grado - patente di guida B normale oppure B speciale;
  2. per gli istruttori di guida: licenza della scuola dell'obbligo - patente di guida della categoria A3 e CE e DE ovvero A3 e C e D, rispettivamente per le scuole di tipo a) e di tipo b)

La cittadinanza italiana non costituisce requisito indispensabile per l'ammissione agli esami.

Gli insegnanti di teoria già abilitati sostengono gli esami per istruttore di guida esclusivamente attraverso la prova pratica prevista all'art. 4, purché in possesso di patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D. 

Domanda di ammissione agli esami

Chi intende ottenere il riconoscimento dell'idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola deve produrre alla Provincia apposita domanda in bollo utilizzando il modello appositamente predisposto dalla Provincia contenente, oltre al tipo di esame cui intende candidarsi, le generalità, il recapito e l' autocertificazione redatta in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" attestante residenza e dichiarazione di non aver sostenuto da almeno due mesi dalla data di presentazione della domanda analogo esame anche in altre province ovvero attestante la data della prova non superata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, ovvero alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Alla domanda devono essere allegati:
a) Fotocopia del titolo di studio
b) Fotocopia della patente posseduta
c) Attestazione del versamento su c/c a riprova dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria come di seguito fissati

Prove di esame

Per gli insegnanti di teoria l'esame consiste in due prove scritte da svolgersi in un unico giorno ed in una prova orale, da svolgersi entro i successivi trenta giorni. Le modalità d'esame sono le seguenti:
a) la prima prova scritta, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione di due schede quiz uguali a quelle utilizzate per il conseguimento della patente di guida della categoria B, che vengono rese disponibili, previa richiesta, dal D.T.T. della Spezia. Sono ammessi alla seconda prova scritta i candidati che hanno commesso complessivamente non più di tre errori per entrambe le schede;
b) la seconda prova scritta, di durata pari a due ore è basata sulla tecnica costruttiva del veicolo ed i suoi elementi costitutivi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono una votazione non inferiore a 18/30
c) la prova orale verte sugli argomenti indicati al comma 1 art.10 D.M. 317/95, La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 18/30;

Per gli istruttori di guida l'esame consiste in una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica di guida. Le modalità d'esame sono le seguenti:
a) la prova scritta identica alla prima prova degli insegnanti di teoria, ed il suo superamento è condizione per l'ammissione alla Prova orale;
b) la prova orale verte sugli argomenti indicati al comma1 art.10 D.M. 317/95, La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 18/30.
c) la prova pratica di guida, ha durata non inferiore a 45 minuti e si articola nel seguente modo:
i) verifica dell'esperienza di guida da effettuarsi su autobus;
ii) verifica dell'attitudine ad istruire allievi, da effettuarsi su autovettura, simulando un'esercitazione di guida.
d) la prova pratica si intende superata se la votazione complessiva non è inferiore a 18/30.

Convocazione e validità della seduta di esame

Il Presidente della Commissione stabilisce la data dell' esame e, almeno venti giorni prima di quest' ultima, provvede alla convocazione, anche telefonica, dei Commissari.
Contestualmente ne dà comunicazione ai candidati che hanno presentato domanda di partecipazione, mediante lettera raccomandata A.R. o altro idoneo mezzo in grado di fornire certezza della ricezione, precisando il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolgerà l'esame.
Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di tutti i tre Componenti, o loro sostituti, ivi compreso il Presidente

Ripetizione delle prove d'esame

Qualora in sede di esame un candidato non superi le prove prescritte non potrà ripetere l'esame, prima di due mesi. Per la ripetizione dell'esame il candidato dovrà presentare nuova domanda ottemperando a quanto previsto dall'articolo 2.

Il candidato che, per comprovati motivi di forza maggiore e per una sola volta, dovesse risultare assente ad una sessione, potrà sostenere l' esame nella sessione successiva, senza l' obbligo di un nuovo versamento dei diritti di segreteria.

 

N.B. Sono sospesi gli esami di insegnante e/o istruttore in attesa dell' emanazione del Decreto del Ministero dei Trasporti così come previsto dal D.L. 31/1/2007 n. 7 convertito con Legge 2aprile 2007 n. 40.

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