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Autoscuole

Notizie utili

Decreto legislativo 30.4.1992. n. 285 - Art. 123 Autoscuole

  1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
  2. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte delle province ed a vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
  3. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e alla estensione del territorio.
  4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli enti possono ottenere l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve avere la gestione diretta e personale dello esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente. Nel caso di societa' od enti l'autorizzazione puo' essere rilasciata a persona delegata dal
  5. legale rappresentante della societa' od ente secondo quanto previsto dal regolamento.
  6. L'autorizzazione e' rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacita' finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di societa' od enti, alla persona da questi delegata.
  7. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.
  8. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.
  9. L'autorizzazione e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando: 
    1. l'attivitą dell'autoscuola non si svolga regolarmente; 
    2. il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano piu' ritenuti idonei dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.; 
    3. il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
  10. L'autorizzazione e' revocata quando:
    1. siano venuti meno la capacita' finanziaria e i requisiti morali del titolare;
    2. venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
    3. siano stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
  11. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita' degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.
  12. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire quattro milioni. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attivita', ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
  13. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a cio' abilitato ed autorizzato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
  14. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attivita' di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.
 

Vigilanza e reclami

L' attuale normativa affida alla provincia le funzioni relative a:

a) autorizzazione e vigilanza sull' attivitą svolta dalle autoscuole
b) riconoscimento dei consorzi per i conducenti di veicoli a motore
c) esami per il riconoscimento dell' idoneitą degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola
 
Il controllo eseguito dalla Provincia, pertanto, si estende in molteplici aspetti che di seguito si elencano:

- capacitą didattica del personale
- efficienza e completezza delle attrezzature
- rispondenza dei veicoli alle norme vigenti
- idoneitą dei locali
- regolare esecuzione dei corsi
- applicazione delle tariffe esposte
- accertamento di irregolaritą e relative sanzioni

L' UTENZA DELLE AUTOSCUOLE PUŅ, NEL CASO INDIVIDUI DELLE IRREGOLARITĄ NELLA GESTIONE DELL' AUTOSCUOLA, PRESENTARE RECLAMO ALLA PROVINCIA

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