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Riferimenti Normativi in Italia - Seconda Parte

ORDINANZA 20/03/2003 n°3274

Tale Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata in emergenza a seguito del terremoto di S.Giuliano di Puglia del 31 ottobre 2002 indica i primi elementi in materia di criteri generali per la riclassificazione sismica del territorio nazionale e di nuova normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica.
Fra le novità più importanti l'estensione della classificazione sismica a tutto il territorio nazionale, con l'introduzione della zona di classe 4, l'abbandono del metodo delle tensioni ammissibili in favore definitivo del metodo di verifica agli stati limite, una maggiore attenzione verso una corretta modellazione strutturale, l'apertura verso analisi di tipo non lineare.
L'Ordinanza ha previsto la facoltà di applicare le norme sismiche e le classificazioni previgenti con gradualità, avvalendosi di un regime transitorio, rinviato più volte (Ordinanza n°3333, n°3379, n°3431, n°3452).
La nuova classificazione sismica è pienamente operativa dal 23.10.2005.

D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380

Il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" è a carattere compilativo e ha trasfuso gli articoli di varie leggi in materia di edilizia, tra le quali:
- Legge 02 febbraio 1974 n° 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
- Legge 05 novembre 1971 n° 1086 "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica".

Curiosità: tale raccolta normativa, contenente refusi, è stata di seguito modificata da:
- due "Comunicati": pubblicati rispettivamente sulle Gazzette Ufficiali, serie generale, n° 264 del 13/11/2001 e n° 47 del 25/02/2002;
- un Decreto Legislativo 27/12/2002 n° 301 pubblicato sulla G.U. n° 16 del 21/01/2003
La Legge 64/74 è stata riportata praticamente invariata tranne per l'articolo n° 90 (ex art. 14 L.64/74) che parla delle sopraelevazioni e l'art. n°104 sulle costruzioni in corso in zona sismica di nuova classificazione.

- Articolo 90 del D.P.R. 380/2001:

"1. E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico;
2. L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente Ufficio Tecnico Regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico".
L'attuale scrittura dell'art. 90 pone in capo alle Amministrazioni pubbliche un onere di verifiche di grande responsabilità.

- Articolo 104 del D.P.R. 380/2001:

1. "tutti coloro che in zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente Ufficio Tecnico della Regione".
2. L'Ufficio Tecnico della Regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia, accerta la conformità del progetto alle norme tecniche di cui all'art. 93 e l'idoneità della parte già legittimamente realizzata a resistere alle possibili azioni sismiche.
3. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo, l'Ufficio Tecnico autorizza la prosecuzione della costruzione che deve, in ogni caso essere ultimata entro due anni...
5. Qualora l'accertamento... dia esito negativo e non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte realizzata alla normativa tecnica vigente, il Dir. dell'Ufficio Tecnico annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto già costruito".

Legge n° 42, 22.1.2004

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali .
"Codice dei beni culturali e del paesaggio"
-nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico, restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
L'articolo 4 stabilisce che le funzioni di tutela del patrimonio culturale sono attribuite allo Stato ed esercitate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.


Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007

Per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione e cioè il 28 aprile 2008.

D.M. 14 settembre 2005

Il "Testo unico per le costruzioni, supera l'Ordinanza e crea un unico corpo di normative riguardante i criteri costruttivi generali, viene pubblicato sulla G.U. n. 222 del 23.9.2005 Suppl. Ordinario n.159, attuativa dal 23.10.2005.
Con la Legge 17 agosto 2005, n. 168 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (art. 14 undevicies - G.U. n. 194 del 22.8.2005 entrata in vigore il 23.8.2005) veniva consentito il regime transitorio per l'operatività delle norme tecniche per le costruzioni per un periodo di 18 mesi valido sino al 24.4.2007, prorogato successivamente sino al 31.12.2007 con decreto milleproroghe 26 febbraio 2007 n. 17.

D.M. 14 GENNAIO 2008

Viene pubblicato in G.U. n. 29 del 4.02.2008 suppl. ord. n° 30, in vigore dal 5 marzo 2008. Dapprima vengono escluse dall'approvazione delle nuove norme tecniche le tabelle ( 4.4.III e 4.4.IV) e il capitolo 11.7 concernenti il legno relativi al D.M. 2005, poi integrate con D.M. 6 maggio 2008 pubblicato su G.U.n.153 del 2 luglio 2008.
Con questa normativa l'Italia si allinea al resto d'Europa dove da decenni si applicano gli Eurocodici.

L. 28 FEBBRAIO 2008 n.31



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