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Riferimenti Normativi in Italia - Prima Parte

Legge 02/02/1974 n. 64
 
La Legge n° 64/74, Legge Quadro, ha validità su tutto il territorio nazionale, ed in particolare regola l'attività edilizia - edificatoria sia dei comuni classificati sismici che degli abitati dichiarati da consolidare (Legge 09/07/1908 n° 445) ed è divisa in quattro titoli.

 
 
 
Artt.
TITOLO I
Disposizioni generali
1 - 2
TITOLO II
Norme per le costruzioni in zone sismiche.
 
Capo I
Nuove costruzioni
3 - 13
Capo II
Riparazioni e sopraelevazioni
14 - 16
Capo III
Vigilanza sulle costruzioni
17 - 19
TITOLO III
Repressione delle violazioni
20 - 29
 

La L.64/74, pur dedicando largo spazio alla regolamentazione delle costruzioni in zona sismica, non esaurisce lì il suo contenuto ma detta anche norme intese a regolare tutte le costruzioni che vengono eseguite sul territorio.
Nel titolo I, disposizioni generali, vengono prescritte una serie di norme tecniche atte a garantire che tutta l'attività costruttiva sia realizzata nel rispetto di regole, la cui applicazione non è limitata alle opere di edilizia in senso stretto ma interessa anche opere speciali, al riguardo nell'art. 1 (art.52 D.P.R.380/2001 ) si legge che dette norme tratteranno i seguenti argomenti:
a) criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
b) carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera; criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) indagini sui terreni e sulle rocce, stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
d) criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
e) protezione delle costruzioni dagli incendi.
Dette norme, che perseguono la finalità di assicurare l'esecuzione di costruzioni con criteri di massima sicurezza attraverso l'applicazione di prescrizioni tecniche, vengono aggiornate col progredire delle conoscenze dei sistemi costruttivi e sono assistite dalle sanzioni penali contenute nell'art. 20 della legge.
L'articolo 18 della Legge 64/74, relativo alle zone sismiche, prescrive che "... nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità ... non si possono iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della Regione o dell'ufficio del genio civile.....".
L'articolo richiama la volontà di tutelare la pubblica incolumità mediante la riduzione del Rischio sismico.
Attualmente la definizione di Rischio è vista come combinazione di più fattori (Pericolosità, Effetti locali, Esposizione e Vulnerabilità).
L'autorizzazione sismica è intesa come verifica del rispetto delle specifiche Norme Tecniche inserite nei Decreti Ministeriali attuativi della Legge Quadro 64/74, il rispetto di tali prescrizioni garantisce il livello di sicurezza richiesto per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità.
Le modalità per il rilascio dell'Autorizzazione (art. 17- attuale art. 93 D.P.R. 06/06/2001 n° 380) riguardano la corretta presentazione degli elaborati progettuali:
- l'impostazione del progetto aderente alle norme tecniche;
- la completezza delle verifiche obbligatorie relative alla struttura, alle fondazioni ed alla stabilità complessiva terreno - struttura da riportare nelle relazioni (di calcolo, geologiche, geotecniche ecc.);
-la completezza degli elaborati progettuali architettonici, strutturali ed esecutivi;
-la responsabilità dell'osservanza delle norme sismiche ricade nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, direttore dei lavori, costruttore, collaudatore e geologo.
Per le zone sismiche è previsto altresì un controllo a lavori ultimati per verificare la completa esecuzione del progetto e la conformità alle norme sismiche (art. 62 D.P.R. 06/06/2001 n° 380).
La Legge n° 64/74 prevede controlli, da parte di uffici pubblici, nelle seguenti fasi:
- sul deposito (art. 93 e 94 D.P.R. 06/06/2001 n° 380), prima dell'inizio dei lavori;
- sulle pratiche a controllo durante l'esecuzione dei lavori in quanto all'art. 29 - attuale 103 dispone "... I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme".
- alla fine dei lavori mediante l'emissione del certificato di conformità sismica (art. 28 - attuale 62).
Vista la notevole mole di lavoro , conseguente all'ampliamento delle zone sismiche, a seguito di successive classificazioni, con l'articolo n° 20 della Legge 10 Dicembre 1981, n° 741 "Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche" viene concessa la facoltà alle Regioni di stabilire, con apposita L.R. che l'autorizzazione scritta preventiva non sia più necessaria per l'inizio dei lavori e fissa modalità di controllo successivo a campione.
Tale facoltà è stata messa in forse dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 182 del 5.05.2006 (pubblicata sulla G.U. - 1^ Serie speciale C.Cost. n. 19 del 10.05.2005).

D.M. 20 novembre 1987

"Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento". (EN 1996 Eurocode 6 - Design of masonry structures)
 
D.M. 11 marzo 1988

"Nome tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione". (EN 1997 Eurocode 7 - Geotechnical design)

D.M. 16 gennaio 1996

"Norme tecniche relative alle costruzioni in zone sismiche".
Al D.M./96 corrisponde l'Eurocodice EN 1998 Eurocode 8 - Design provisions for earthquake resistance of structures.


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