Demanio Idrico
Il Servizio Demanio idrico dell'Amministrazione Provinciale della Spezia gestisce i beni appartenenti al Demanio pubblico dello Stato, ramo idrico.
- Appartengono al Demanio Idrico i corsi d'acqua individuati su mappa catastale in scala 1:2000 / 5000 che sono rappresentati mediante doppia linea continua racchiudente un' area punteggiata.
- Sono altresì compresi, tra i beni demaniali idrici, quei terreni di pertinenza fluviale (quali golene, piane alluvionali etc.) che catastalmente risultano censiti con numero di particella e sezione censuaria aventi come intestazione Demanio Pubblico dello Stato o Demanio Pubblico dello Stato Ramo Idrico / Acque ed eventuali porzioni di mappale non censite poste in fregio ai corsi d'acqua demaniali di natura pertinenziale.
- Le opere idrauliche di terza categoria e le opere di difesa spondale appartengono al Demanio idrico.
- Inoltre, fanno parte del demanio idrico tutte le acque destinate ai fini di pubblico interesse: i fiumi, i torrenti, i laghi e le acque sorgenti (tranne quelle termali e minerali disciplinate come le miniere); altresì i fossati, i colatori, se adatti ad uso di pubblico interesse e le acque sotterranee quando sono portate in superficie ai fini di derivazione idrica.
- Il Servizio Demanio idrico del Settore Difesa del Suolo è stato istituito ufficialmente con Determinazione Dirigenziale n. 513 del 04.10.2001.
- Il Servizio svolge le funzioni già esercitate sino alla data del 31.12.1997 dagli ex Consorzi idraulici di III categoria esistenti sul territorio provinciale soppressi con la Deliberazione Giunta Regionale n. 4.814 del 28.11.1997 in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 28.01.1993, n. 09 Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 18";
- Il Servizio svolge inoltre le funzioni, già esercitate in passato sino alla data del 31.12.2000 dalla ex Agenzia del Demanio del Ministero delle Finanze, e trasferite alle Province in base a quanto previsto dal D.lgs 122/98 e dalla L.R. 21.06.1999, n. 18.