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Demanio Idrico e Opere Idrauliche

Notizie generali

Beni appartenenti al Demanio Idrico:

  • alvei dei corsi d'acqua rappresentati su mappa catastale (scala 1:2000) mediante doppia linea continua;
  • terreni di pertinenza fluviale (quali golene, piane alluvionali etc.), che catastalmente risultano censiti con numero di particella e sezione censuaria, aventi come intestazione Demanio Pubblico dello Stato o Demanio Pubblico dello Stato Ramo Idrico/Acque ed eventuali porzioni non censite di alveo divenute pertinenziali;
  • opere idrauliche di cui al R. D. 25 Luglio1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie",  classificate in cinque diverse categorie in base alla loro natura ed importanza;
  • tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse, ex R.D. 11 dicembre 1933 n.1775 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici".

Opere Idrauliche di cui al R. D. 25 Luglio 1904 n. 523:

  • Le opere idrauliche di prima categoria (art. 4 del R. D. n. 523/1904) "hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine". 
  • Le opere idrauliche di seconda categoria (art. 5 del R. D. n. 523/1904) sono:
  1. "le opere lungo i fiumi e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia; 
  2. le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi".Si tratta delle più importanti opere idrauliche riguardanti i tratti più pericolosi dei fiumi, come ad es. le arginature dei tratti di pianura del Po, dell'Adige, del Piave dell'Arno, del Tevere, del Volturno ecc.";
  • le opere idrauliche di terza categoria (art. 7 del R. D. n. 523/1904) sono "le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi: 
  1. difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello stato, delle province e di comuni;
  2. migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria;
  3. impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno all'igiene od all'agricoltura".Si tratta dell'insieme più consistente d'opere idrauliche, dopo le opere di seconda categoria, e riguarda prevalentemente l'insieme d'opere insistenti sugli affluenti dei maggiori corsi d'acqua sopra ricordati, generalmente ricadenti nelle tratte a monte di quelle classificate di seconda.
  • le opere idrauliche di quarta categoria (art. 9 del R. D. n. 523/1904) sono"le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque: 
  1. dei fiumi e torrenti;
  2. dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua".
  • le opere idrauliche di quinta categoria (art. 10 del R. D. n. 523/1904) sono quelle che "provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane".

Realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche ai sensi del R. D. 25 Luglio 1904 n. 523:

  • le opere idrauliche di prima categoria si eseguono e mantengono a cura e spese dello Stato;
  • le opere idrauliche di seconda categoria possono essere dichiarate tali solo per legge; si eseguono e mantengono a cura dello Stato;
  • le spese sono obbligatorie e si ripartiscono tra stato, province interessate e altri soggetti interessati.le opere idrauliche di terza categoria sono classificate tali mediante Decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e sentiti i Consigli dei Comuni e delle Province interessati;
  • l'esecuzione delle opere spetta allo Stato. Le spese sono obbligatorie e si ripartiscono tra Stato, Province interessate, Comuni interessati e consorzio degli interessati (in oggi le opere sono finanziate con il contributo dello Stato, Comunità europea, Regione, Provincia, Comuni e privati ex L.R. n. 18/1999);
  • la manutenzione successiva e le relative spese sono a carico dei consorzi degli interessati (o meglio erano in quanto oggi fanno capo alla Provincia). La procedura di classifica oggi non è più attuata con decreto ministeriale ma, con il DPR n. 616/1977, dalla Regione, e, con la successiva L. n. 183/1989, dall'Autorità di Bacino.
  • le opere idrauliche di quarta categoria si eseguono e mantengono dal consorzio degli interessati;le opere idrauliche di quinta categoria si eseguono e mantengono a cura del Comune, con il concorso nella spesa da parte degli interessati in ragione del vantaggio che ne traggono sulla base di un riparto approvato dal Prefetto.

Opere idrauliche di competenza provinciale

Le opere idrauliche di terza categoria, di cui al R. D. 25 Luglio 1904 n. 523 sono di competenza provinciale secondo le disposizione di cui ai sotto elencati provvedimenti legislativi.
 
Nello specifico il Servizio Difesa del Suolo della Provincia svolge questa competenza così articolata:

  • l'Ufficio Progettazione e Direzione Lavori si occupa della realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche;
  • l'Ufficio Opere Idrauliche delle previste autorizzazioni di polizia idraulica;
  • l'Ufficio Demanio Idrico rilascia le concessioni in merito agli usi delle medesime.
 

In base alla Legge 18/05/1989 n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" sono stati soppressi i consorzi idraulici di terza categoria e attribuite le relative competenze alle Regioni.
La Regione Liguria  approvava la Legge 28/01/1993, n. 9 "Organizzazione regionale per la difesa del suolo, in applicazione della legge 18/05/1989 n. 183" mediante la quale all'art. 24 si stabiliva che spettava alla Provincia l'esercizio delle funzioni già esercitate dai Consorzi idraulici di terza categoria.
Nella Provincia della Spezia i Consorzi idraulici di terza categoria erano i Consorzi della Magra e del Vara costituiti per il mantenimento delle opere di difesa idraulica di terza categoria dei rispettivi bacini.
La Regione Liguria con Legge 21/06/1999, n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo, energia" stabilisce all'art. 92 le competenze delle Province
Con successive disposizioni la Regione Liguria ha attribuito a sé stessa il potere di determinazione dei canoni del demanio idrico Legge Regionale 03 Gennaio 2002 n. 02 e del potere di determinare la  percentuale d'introiti da destinarsi al finanziamento delle opere idrauliche, fissata al 100% nella suddetta L. R. n. 02/2002, al 100% nella Legge Regionale del 04 Agosto 2006 n. 20, al 80%  nella Legge Regionale del 28 Aprile 2008 n. 10 e al 70%  nella Legge Regionale del 24 Dicembre 2010 n. 22.

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