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Compiti e funzioni

Art. 15 del D. Lgs. N. 198/2006

1. Le consigliere ed i consiglieri di paritą intraprendono ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunitą per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

 
  • rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni previste dal libro III, titolo I;
  • promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
  • promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunitą;
  • sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunitą;
  • promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunitą da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;
  • collaborazione con le direzioni regionali e provinciali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di paritą, pari opportunitą e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
  • diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attivitą di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunitą e sulle varie forme di discriminazioni;
  • verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dagli articoli da 42 a 46;
  • collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di paritą degli enti locali.
 

2. Le consigliere ed i consiglieri di paritą nazionale, regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono componenti a tutti gli effetti, rispettivamente, della commissione centrale per l'impiego ovvero del diverso organismo che ne venga a svolgere, in tutto o in parte, le funzioni a seguito del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e delle commissioni regionali e provinciali tripartite previste dagli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 469 del 1997; essi partecipano altresģ ai tavoli di partenariato locale ed ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/99, del Consiglio del 21 giugno 1999. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali sono inoltre componenti delle commissioni di paritą del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale č componente del Comitato nazionale e del Collegio istruttorio di cui agli articoli 8 e 11.

 

3. Le strutture regionali di assistenza tecnica e di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di paritą il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; all'elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all'articolo 46; alla promozione e alla realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive.

 

4. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di paritą, le Direzioni regionali e provinciali del lavoro territorialmente competenti acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.

 

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di paritą regionali e provinciali presentano un rapporto sull'attivitą svolta agli organi che hanno provveduto alla designazione. La consigliera o il consigliere di paritą che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio con provvedimento adottato, su segnalazione dell'organo che ha provveduto alla designazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunitą.

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