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Servizio deposito e stoccaggio oli minerali

Notizie Generali

Con l'entrata in vigore della Legge 239 del 23/08/04, e a seguito di quanto disposto dall'art. 105 della L.R. 18/99, la Provincia è l'organo competente per il rilascio di autorizzazioni al deposito di oli minerali.
La normativa in argomento completa la liberalizzazione del mercato nel settore degli oli minerali, assoggettando a regime autorizzativo secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 56 della legge 239/04:

1. l'istallazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
2. la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
3. la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli oli minerali;
4. la variazione di oltre il 30% della capacità autorizzata di stoccaggio di oli minerali.
 
N.B: La domanda e la documentazione tecnica deve essere presentata in triplice copia

Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o depositi di oli minerali, non ricomprese nei punti 3. e 4., nonché quelle degli oleodotti, sono liberamente effettuate dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

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