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Servizio Energia

Notizie generali

 L'Ufficio Energia della Provincia della Spezia è competente per i procedimenti di autorizzazione unica ai sensi degli artt. 28 e 29 della L.R. n.16/2008 e ss.mm.ii. riguardanti, rispettivamente, la realizzazione e la modifica di infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti e oleodotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali e la realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili.
Con l'autorizzazione unica vengono autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione e all'esercizio degli impianti. 

Il titolare o legale rappresentante della società che intende realizzare un nuovo oleodotto o gasdotto o un nuovo impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili presenta apposita domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 28 o dell'art.29 della L.R. n.16/2008 e ss.mm.ii., corredata dalla documentazione tecnica. 

Nella sezione Modulistica sono scaricabili i fac-simile della domanda e l'elenco della documentazione necessaria alla valutazione dei progetti. 

Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Ufficio Energia, verificatane la completezza formale, comunica al richiedente l'avvio del procedimento ovvero comunica la improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione essenziale prescritta e, in tal caso, fino alla data di ricevimento della documentazione completa, l'istruttoria non è da considerarsi avviata. Trascorso il termine sopra indicato senza che l'Ufficio Energia abbia comunicato gli esiti della verifica di completezza, il procedimento si intende avviato. 

A seguito dell'avvio del procedimento i soggetti interessati provvedono, con onere economico a loro carico, ad effettuare un pubblico avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito web istituzionale della Regione e della Provincia. Tale avviso deve precisare il luogo e le modalità di consultazione del progetto e indicare le eventuali varianti alla strumentazione urbanistica o territoriale ad esso sottese, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni.
Nel caso in cui sia richiesta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 11 e 52 ter del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
 

Nel caso in cui gli impianti siano soggetti a VIA ai sensi della vigente legislazione regionale la relativa procedura è attivata dai soggetti interessati a seguito dell'avvio del procedimento di autorizzazione unica da parte della Provincia. L'iter del procedimento di autorizzazione unica rimane sospeso fino al ricevimento della pronuncia regionale di VIA o di verifica-screening, comprensiva della valutazione di incidenza naturalistico - ambientale nonché dell'eventuale provvedimento di deroga al vigente PTCP e dell'autorizzazione paesistico - ambientale.
 

Entro quindici giorni dalla positiva conclusione del procedimento di VIA o dal ricevimento del progetto adeguato alle prescrizioni imposte dal relativo provvedimento regionale, l'Ufficio Energia convoca la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti al rilascio degli assensi e degli atti, comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio degli impianti in base alle leggi vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventi interferenze con gli impianti in progetto. La conferenza di servizi deve concludersi entro il termine massimo di novanta giorni mediante emanazione da parte della Provincia del provvedimento finale.
 

L'eventuale richiesta di ulteriore documentazione o di chiarimenti indispensabili per la valutazione del progetto può essere formulata dall'Ufficio Energia, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, entro il termine di trenta giorni dalla seduta della conferenza di servizi. Ove i soggetti interessati non forniscano la documentazione integrativa entro il termine all'uopo assegnato dall'Ufficio Energia nella suddetta richiesta in base agli atti da produrre, il progetto viene valutato sulla base degli elementi disponibili. Fino al decorso del termine assegnato al soggetto interessato per fornire la documentazione integrativa od i chiarimenti, il termine di conclusione del procedimento è comunque sospeso.
 

Il provvedimento finale, emanato dal Dirigente del Settore Ambiente, Urbanistica e Nuove Tecnologie a conclusione della conferenza di servizi, comporta l'approvazione del progetto definitivo e, ove occorra, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza che determina l'inizio del procedimento di esproprio, l'approvazione delle varianti alla vigente disciplina urbanistico - edilizia e territoriale ed il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche. 

Per gli interventi urbanistico-edilizi relativi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili indicati negli Allegati 1 e 2 della L.R. n.16/2008 e ss.mm.ii. si applicano, rispettivamente, le procedure della comunicazione e della procedura abilitativa semplificata (PAS).

Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggetti a comunicazione di inizio dei lavori - Allegato 1 della L.R. n. 16/2008

  1. pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della copertura, purché di superficie non superiore a quella del tetto dell'edificio;
  2. impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, anche con caratteristiche diverse da quelle di cui al punto 1), da realizzare su edifici o altre strutture esistenti o loro pertinenze;
  3. impianti solari termici, con caratteristiche diverse da quelle di cui al punto 1), da realizzare su edifici o altre strutture esistenti o loro pertinenze al di fuori della zona A di cui al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968;
  4. impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui ai punti 1) e 3), realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per utilizzo nei medesimi edifici;
  5. generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
  6. impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe (micro cogenerazione);
  7. impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, diversi da quelli di cui al punto 6), aventi capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, da realizzare all'interno di edifici esistenti, purché non comportanti alterazione dei volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d'uso, che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
  8. impianti idroelettrici e geotermoelettrici, aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, da realizzare in edifici esistenti, purché  non comportanti realizzazione di nuove opere di presa, alterazione dei volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d'uso, che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.

Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggetti a procedura abilitativa semplificata Allegato 2 della L.R. n. 16/2008

  1. impianti fotovoltaici a terra fino a 20 kW;
  2. impianti di rilevazione anemometrica mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, da rimuovere in ogni caso alla fine della campagna di misurazione qualora si preveda una durata della rilevazione superiore a trentasei mesi;
  3. impianti eolici di nuova realizzazione con potenza fino a 200 kW che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilità pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri;
  4. impianti eolici fino a 1 MW che costituiscano ampliamento di parchi eolici esistenti che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilità pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri;
  5. impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 100 kW;
  6. impianti alimentati da biomasse con capacità di generazione fino a 200 kW;
  7. impianti alimentati da biomasse operanti in assetto cogenerativo con capacità di generazione massima inferiore a 1.000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3.000 kWt.
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