Con l'entrata in vigore del D.Lgs 387/03, e a seguito di quanto disposto dal D.Lgs 115/08 e della L.R. 22/07 e dalle sue successive modifiche (L.R. 16/08 e L.R. 45/08), la Provincia è competente per il rilascio di autorizzazione unica per:
Si rammenta che gli impianti di potenza o superficie inferiore alle soglie indicate ai punti 5,6,7,8 e 9 dovranno seguire la procedura di competenza comunale (D.I.A.)
Gli impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune (art. 11 comma 3 del D.Lgs 115/08). Sono soggetti al solo obbligo di comunicazione di avvio dell'attività, da effettuarsi contestualmente all'inizio lavori purché non in contrasto con le previsioni della strumentazione urbanistico territoriale e del regolamento edilizio vigente e/o operanti in salvaguardia e nel rispetto delle normative di settore, fatto salvo il rilascio della prevista autorizzazione per gli immobili sottoposti a vincolo paesistico ambientale ove detti interventi allterino lo stato dei luoghi e/o l'aspetto esteriore degli edifici, la realizzazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (fino a 200 kW ai sensi della Delibera Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ARG/elt 74/08 del 03/06/2008), da realizzare sugli edifici esistenti o su loro pertinenze al di fuori delle zone A di cui al DM n° 1444/1968 (centri storici).
A seguito della presentazione della domanda il Settore Ambiente della Provincia provvede a darne notizia, con onere a carico del richiedente, mediante pubblico avviso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale e sul sito informatico della Regione e della Provincia. L'avviso deve precisare il luogo e le modalità di consultazione del progetto e indicare le eventuali varianti alla strumentazione urbanistico o territoriale, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui sia richiesta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza trovano applicazione le disposizioni al riguardo previste dagli articoli 11 e 52 ter del d.P.R. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il Settore Ambiente convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, da concludersi entro il termine massimo di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Alla conferenza partecipano tutte le Amministrazioni competenti al rilascio degli assensi e degli atti, comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio degli impianti in base alle leggi vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventi interferenze con gli impianti in progetto.
Il provvedimento emanato dal Dirigente del Settore Ambiente della Provincia a conclusione del procedimento di conferenza, comprende la pronuncia regionale di valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza naturalistico ambientale, laddove previste dalla normativa vigente e assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche, ivi compresi quelli di carattere paesaggistico ambientale. Il provvedimento finale comporta l'approvazione del progetto definitivo e, laddove sia stata richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, determina l'inizio del procedimento di esproprio. Qualora l'esito dell'istruttoria in sede di conferenza di servizi determini un diniego dell'autorizzazione unica il responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.