L'Italia ha recepito la Direttiva 96/61/CE, con il decreto legislativo 18/02/05, n.59 che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) sia degli impianti esistenti che degli impianti nuovi, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi e stabilisce il contenuto e i requisiti della domanda.
Ai sensi del decreto legislativo 59/05, l'autorizzazione deve stabilire le modalità previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso, nonché la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la quale le prescrizioni devono essere rispettate. Più in particolare, la definizione di valori limite di emissioni deve avere come riferimento, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente, le migliori tecniche disponibili. Il decreto legislativo 59/05 all'articolo 17 prevede l'emanazione del decreto di approvazione di specifiche linee guida per l'individuazione e l'uso delle Migliori Tecniche Disponibili (Bat) nonché la facoltà del gestore di integrare la domanda già presentata ai sensi del D.Lgs 372/991, in tal caso il termine (150 giorni) decorre dalla data di presentazione delle integrazioni.
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con decreto 31/01/05 pubblicato sul Supplemento Ordinario n° 107 della Gazzetta Ufficiale n° 135 del 13/06/05, ha emanato le Linee Giuda per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività soggette all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
La Giunta Regionale, con la delibera 827 del 29 Luglio 2004, ha approvato lo schema di modulistica da compilare da parte dei gestori di complessi IPPC esistenti, per i procedimenti inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), cosi come era previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 372/99 ("Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento") [1].
L'AIA è di competenza delle Province, come disposto dalla L.R. n.18 del 21 giugno 1999 ("Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia") all'articolo 19 comma 3, lettera c).
N.B.: La domanda e la documentazione tecnica deve essere presentata in duplice copia
[1] Abrogato dal D.Lgs 59/05 (fatto salvo l'art. 4 comma 2)