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Servizio gestione rifiuti

Procedure ordinarie per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione e alla gestione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

Il Servizio Gestione Rifiuti della Provincia della Spezia è competente per i procedimenti di autorizzazione alla realizzazione e alla gestione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n°152/2006.
 
Il titolare o legale rappresentante della società che intende realizzare un nuovo impianto di smaltimento o di recupero di rifiuti presenta apposita domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n°152/2006 e dell'art. 34 della L.R. n°18/1999, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.  

Nella sezione Modulistica è scaricabile il fac-simile della domanda e l'elenco della documentazione necessaria alla valutazione del progetto. 

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda la Provincia convoca apposita conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli Uffici provinciali competenti ed i rappresentanti delle Autorità d'Ambito e degli EE.LL. sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante.
La conferenza di servizi esamina il progetto e acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali e acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale.
L'istruttoria si conclude entro 150 giorni dalla presentazione della domanda e, nel caso di valutazione positiva del progetto da parte della conferenza di servizi, la Provincia rilascia il provvedimento che autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. 

L'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n° 152/2006 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Provincia che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.
 
La procedura succitata è valida anche nel caso in cui venga presentata istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n°152/2006 per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata e per l'esercizio di impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti. 

Nei seguenti casi particolari:
-        richiesta di modifica non sostanziale dell'autorizzazione alla gestione di impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti;
-        richiesta di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione di impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti;
-        richiesta di autorizzazione in procedura ordinaria per la gestione di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti precedentemente gestiti in procedura semplificata;
il titolare o legale rappresentante della società presenta istanza ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n°152/2006, secondo il modello scaricabile nella sezione Modulistica, e la Provincia rilascia il provvedimento autorizzativo entro 90 giorni dal ricevimento della domanda.

Procedure semplificate per impianti di recupero rifiuti

Le attività di recupero di rifiuti che rientrano fra quelle elencate nel D.M. 05/02/1998 così come modificato dal D.M. n° 186 del 05/04/2006 per i rifiuti non pericolosi e nel D.M. 12/06/2002 n° 161 per i rifiuti pericolosi sono soggette alle procedure semplificate ai sensi degli art. 214 e 216 del D.Lgs. n° 152/2006; in questo caso la comunicazione di inizio attività deve essere inoltrata alla Provincia della Spezia - Settore Ambiente, seguendo la modulistica reperibile sul sito.

 

Autorizzazioni ad effettuare trasporti transfrontalieri di rifiuti

Per effettuare  trasporti transfrontalieri di rifiuti nell'allegata modulistica sono a disposizione i modelli d'istanza e di documentazione essenziale da presentare nonché la relativa informativa essenziale:

 
 

Centri Comunali di Raccolta

Il Dm 8 aprile 2008, come modificato dal DM 13 maggio 2009, definisce i centri di raccolta comunali e intercomunali come aree presidiate e dallestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee, per il trasporto ad impianti di recupero/trattamento e, per le frazioni non recuperabili, ad impianti di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati nell'Allegato I, paragrafo 4.2.
Per poter operare secondo la vigente normativa il centro di raccolta deve conformarsi ad un regime amministrativo così riassumibile:
- approvazione del Comune territorialmente competente per la realizzazione del centro, in base alla normativa vigente (inclusa quella urbanistica).
- rispetto dei requisiti tecnico-gestionali, individuati nell'Allegato I al Dm 8 aprile 2008 e s.m.i.
- nel caso in cui il centro di raccolta non sia gestito dal Comune, iscrizione del gestore all'Albo nazionale gestori ambientali, nella categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" di cui all'articolo 8 del Dm 28 aprile 1998, n. 406, secondo i criteri, le modalità e i termini stabiliti dal Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali con la delibera 29 luglio 2008.
Il provvedimento di approvazione del centro di raccolta, in forma di Determinazione Dirigenziale o Deliberazione di Giunta Comunale, dovrà essere supportato da idonea istruttoria tecnica degli uffici comunali finalizzata alla verifica del rispetto dei criteri indicati dall'Allegato I al Dm 8 aprile 2008 e s.m.i., e dovrà essere inviato al Settore Ambiente della Provincia della Spezia ed al Settore Rifiuti della Regione Liguria.

 
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