In molti casi le emissioni provenienti da un insediamento produttivo, vengono convogliate per essere immesse in atmosfera attraverso un camino ad una determinata altezza dal suolo; In altre situazioni, un insediamento produttivo può avere più di un'emissione, ognuna con le proprie caratteristiche.
Il gestore che intende installare un impianto nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione in bollo (in triplice copia) ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, accompagnata:
a) dal progetto dell'impianto in cui sono descritte la specifica attività a cui l'impianto é destinato, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano
b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività cui l'impianto è destinato ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti elencati dalla lettera a) alla lettera i) del comma 14 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06.
Le attività, le cui emissioni sono scarsamente rilevanti sono elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del Decreto Legislativo 152/06 e non sono soggette alle disposizioni del D.Lgs. 152/06, salvo diversa disposizione dello stesso allegato.;
Le attività, che sono indicate nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta del Decreto Legislativo 152/06, per le quali la Regione Liguria ha emanato delle deliberazioni di autocertificazione sono, ai sensi della L.R. 18/99, di competenza comunale, l'elenco delle attività ed i fac - simili delle domande sono a disposizione del pubblico nel sito della Regione Liguria: www.regione.liguria.it - Liguria in rete - ambiente e territorio - aria - autorizzazioni mediante autocertificazioni
Le restanti attività sono autorizzate dalla Provincia, il fac - simile della domanda e riportato alla voce modulistica.