§ 4.4.33 - L.R. 6 giugno
2008, n. 12.
Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1
luglio 1994, n. 29 [...]
§ 4.4.33 - L.R. 6 giugno 2008,
n. 12.
Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1
luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna
omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni.
(B.U. 11 giugno 2008, n. 5)
CAPO I
CALENDARIO VENATORIO PER LE
STAGIONI VENATORIE 2008/2009,
2009/2010 e 2010/2011
Art. 1. (Caccia
programmata)
1. Ai fini della razionale gestione delle risorse
faunistiche sull’intero territorio della Liguria
si applica il seguente regime di caccia programmata:
A) Periodi di caccia:
1) dalla terza domenica di settembre alla seconda
domenica di dicembre di ogni anno la caccia alla
selvaggina stanziale è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre
giornate settimanali e precisamente:
- nella provincia di Imperia nelle giornate fisse
di mercoledì, sabato e domenica, esclusa la Zona Alpi;
- nelle province di Genova, Savona e La Spezia in
tre giorni a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei
giorni di martedì e venerdì.
Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza
della Provincia ai sensi del punto E.
Nelle dette giornate, fisse o a scelta, è altresì consentita la caccia alla
selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante;
2) dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno, sulla base delle consuetudini venatorie locali
e delle osservazioni relative alle annate precedenti, la caccia alla selvaggina
migratoria è consentita, ferma restando l’esclusione nei giorni di martedì e
venerdì, per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio
regionale, su conformi disposizioni emanate dalle Province, esclusivamente se
praticata da appostamento;
3) non sono mai consentite né la posta né la
caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla
beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita
esclusivamente in forma vagante con l’ausilio del cane da ferma o da
cerca.
L’attività venatoria alla beccaccia si intende
praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto;
4) dal 1° dicembre di ogni anno al 31 gennaio
dell’anno successivo è consentita la caccia, sia da appostamento che in
forma vagante anche con l’impiego di cani, alla selvaggina migratoria per
complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del
martedì e del venerdì e di eventuali ulteriori limitazioni. E’ fatto
salvo quanto successivamente disposto per la caccia
alla volpe, al fagiano, al cinghiale e ad altri ungulati.
B) Specie cacciabili e relativi periodi di
caccia:
Nei periodi di tempo di cui al punto A sono cacciabili le seguenti specie:
1) dalla terza domenica di settembre alla seconda
domenica di dicembre di ogni anno: starna, pernice rossa, lepre comune,
coniglio selvatico.
Le Province, tenuto conto della consistenza faunistica e sentite le indicazioni
degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C). e dei
Comprensori Alpini (C.A.), possono prolungare il periodo di caccia alle specie
stanziali fino al 31 dicembre;
2) dalla terza domenica di settembre al 31
dicembre di ogni anno: allodola, quaglia, tortora,
merlo;
3) dalla terza domenica di settembre di ogni anno
al 31 gennaio dell’anno successivo: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello,
germano reale, gallinella d’acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccia,
beccaccino, fagiano, volpe, alzavola, canapiglia,
fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione,
moretta, folaga, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza;
4) dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno:
fagiano di monte, (limitatamente ai soggetti maschi);
Caccia alla volpe:
è consentita ai singoli cacciatori dalla terza domenica di settembre di ogni
anno al 31 gennaio dell’anno successivo in ogni giornata aperta alla
caccia. Nel periodo compreso tra il 15 dicembre di ogni
anno ed il 31 gennaio dell’anno successivo può essere consentita la
caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle
Province, alle squadre appositamente costituite, con l’impiego di
ausiliari, in località determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia.
Caccia alla pernice rossa ed alla starna:
per la pernice rossa e la starna le Province possono
determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia.
Caccia al fagiano di monte:
le Amministrazioni provinciali di Savona e di Imperia
determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del
fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza
faunistica censita sul territorio e determinano le modalità di denunzia dei
capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.
C) Specie vietate per insufficiente o non
dimostrata consistenza faunistica:
pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione
per il daino delle province di Genova e Savona, e per il camoscio della
provincia di Imperia.
D) Prelievo venatorio del cinghiale e prelievo
degli ungulati in forma selettiva:
1) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale
è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme
regolamentari emanate dalle Province e sino all’esaurimento dei
contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei seguenti periodi:
dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno con facoltà delle Province di poter
variare le date di apertura e di chiusura, ai sensi dell’articolo 18,
comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
2) prelievo degli ungulati in forma selettiva: l’approvazione
di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per
sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo è conferita alle
Province nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme statali e
regionali previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica.
Di tali piani di abbattimento, ogni fine stagione
venatoria, dovrà essere trasmessa, agli uffici competenti regionali,
dettagliata relazione.
E’ altresì conferito alle Province il potere di regolamentare
la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli
previsti dalla l. 157/1992, ai sensi dell’articolo 11 quaterdecies,
comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di
contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria).
E) Zona delle Alpi:
l’esercizio della caccia nella zona
faunistica delle Alpi è consentito dalla terza domenica di settembre di ogni anno
al 31 gennaio dell’anno successivo su conformi disposizioni emanate dalle
Province. Sui terreni ricadenti in Zona Alpi coperti in tutto o nella maggior
parte dalla neve, l’esercizio venatorio è consentito esclusivamente per
ungulati e tetraonidi secondo le disposizioni del
presente calendario.
F) Zone di protezione speciale (ZPS):
Nelle ZPS, non ricomprese
all’interno di zone di divieto venatorio, è consentita l’attività
venatoria nel rispetto dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 31
ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell’articolo 9
della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli
uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone
di protezione speciale) e successive modifiche e integrazioni.
G) Orario di caccia:
La caccia a tutte le specie consentite dal
presente calendario è consentita da un’ora prima del sorgere del sole
sino al tramonto secondo l’orario di seguito riportato, con le eccezioni
previste per la caccia di selezione agli ungulati che può terminare sino ad un’ora
dopo il tramonto e per la beccaccia come disposto alla lettera A), punto 3) del
presente calendario:
- dalla terza domenica di settembre al 30
settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15 (ora legale);
- dal 1° ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,45
alle ore 18,45 (ora legale);
- dal 16 ottobre all’ultimo giorno di
validità dell’ora legale dalle ore 7,00 alle ore 18,30 (ora legale);
- dal giorno di ripristino dell’ora solare
al 31 ottobre dalle ore 6,00 alle ore 17,30;
- dal 1° novembre al 15 novembre dalle ore 6,15
alle ore 17,15;
- dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30
alle ore 17,00;
- dal 1° dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,45
alle ore 16,45;
- dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7,00
alle ore 17,00;
- dal 1° gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15
alle ore 17,15;
- dal 16 gennaio al 30 gennaio dalle ore 7,00
alle ore 17,30.
H) Caccia con il falco e con l’arco:
la caccia con il falco è consentita
esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è
consentito il cane da ferma. L’uso dell’arco è consentito per le
località, i modi ed i giorni nei quali è consentito
l’uso del fucile.
I) Allenamento cani:
1) l’allenamento dei cani nel territorio da
aprirsi alla caccia, può essere condotto dal 15 agosto alla seconda domenica di
settembre, esclusi i giorni di martedì e venerdì, da un’ora prima del
sorgere del sole sino al tramonto;
2) l’addestramento cani per la caccia al
cinghiale è regolamentato dalle Province, fermo restando quanto stabilito al
punto 1.
L) Carniere massimo giornaliero:
Per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore
non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quello di
seguito specificato:
1) Selvaggina stanziale:
- fagiano, starna, pernice rossa, lepre:
complessivamente 2 capi, dei quali una sola pernice rossa, una sola starna e
una sola lepre;
- fagiano di monte: 1 capo.
2) Selvaggina migratoria:
20 capi complessivamente con il limite di:
- allodola: 8 capi;
- colombaccio: 10 capi;
- beccaccia: 3 capi;
- beccaccino: 2 capi;
- germano reale, gallinella d’acqua,
pavoncella: complessivamente 5 capi;
- alzavola, canapiglia,
fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione,
moretta, folaga: complessivamente 2 capi.
E’ consentito, oltre a quanto previsto dalla lettera L), il prelievo di
20 capi per specie per la cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e
ghiandaia.
M) Carniere massimo stagionale:
Ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso
di un’intera annata venatoria, un numero di selvatici
maggiore di quello di seguito specificato:
- beccaccia: 20 capi;
- fagiano: 20 capi;
- lepre, pernice rossa e starna: complessivamente
8 capi con il limite massimo di 4 capi per specie.
2. E’ vietato esercitare l’attività
venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese
nell’elenco di cui all’articolo 1 ed al di fuori degli orari e dei
periodi consentiti.
3. Il prelievo di specie consentite, all’interno
delle strutture private per la caccia (Aziende faunistico-venatorie e aziende agrituristico-venatorie), è autorizzato nei periodi
previsti dal presente calendario e nel rispetto dell’articolo 32, commi 6
e 7 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la
protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive
modifiche ed integrazioni e del relativo regolamento regionale 2 aprile 1997,
n. 1. Nelle aziende faunistico-venatorie, il prelievo della selvaggina
stanziale è consentito fino al raggiungimento dei contingenti di abbattimento stabiliti dai relativi piani autorizzati
dalle Province.
Art. 2.
(Limitazioni all’attività venatoria)
1. Le Province possono, per i territori di
rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia in determinate zone per
periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle
specificate all’articolo 1, per motivate ragioni connesse alla
consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali,
stagionali e climatiche nonché per malattie accertate
dalle ASL provinciali competenti, o altre calamità.
2. La Regione può adottare le limitazioni ed i
divieti di cui al comma 1 sui territori di due o più province per ragioni
connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni
ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie accertate dalle ASL
provinciali competenti, o altre calamità.
Art. 3. (Tesserino
per l’esercizio venatorio)
1. Il tesserino venatorio regionale deve essere
rilasciato dagli organi preposti, compilato a cura del cacciatore e
riconsegnato dal medesimo, come disposto dall’articolo
38 della l.r. 29/1994 e successive modifiche
ed integrazioni e dalle istruzioni riportate sul tesserino medesimo. Le
annotazioni relative ai prelievi della beccaccia
devono essere fatte al momento del recupero di ogni soggetto.
2. Coloro che intendano rinunciare all’attività
venatoria devono riconsegnare il tesserino della stagione precedente entro e
non oltre il 15 di ottobre.
3. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei
bossoli delle cartucce sparate.
CAPO II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1
LUGLIO 1994, N. 29 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL
PRELIEVO VENATORIO)
Art. 4. (Modifiche
all’articolo 6 della l.r. 29/1994)
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
Art. 5. (Modifiche
all’articolo 34 della l.r. 29/1994)
1. (Omissis) (3).
CAPO III
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 6. (Vigilanza)
1. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, si
rinvia alle disposizioni contenute nell’articolo 48, comma 1 della l.r. 29/1994.
Art. 7. (Sanzioni)
1. Il contravventore alle norme contenute nel
presente Calendario è soggetto alle sanzioni previste dalla l. 157/1992, dalla l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e
dalle altre norme vigenti in materia. In particolare per l’abbattimento
di specie cacciabili, ma proibite dalle Province, si applicano le sanzioni
previste dall’articolo 49 della l.r. 29/1994.
CAPO IV
NORME FINALI
Art. 8. (Durata del
Calendario venatorio)
1. Il presente Calendario ha validità per le
stagioni venatorie 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011.
Art. 9. (Norme
finali e transitorie)
1. Al fine di prevenire una possibile diffusione
dell’influenza aviaria, la Regione adotta linee guida dirette alla tutela
di coloro che praticano l’attività venatoria o
che svolgono la vigilanza sul territorio.
2. In attuazione della legge 6 febbraio 2006, n.
66 (Adesione della Repubblica Italiana all’accordo di conservazione degli
uccelli acquatici migratori dell’Africa - Eurasia,
con allegati e tabelle fatto a l’Aja il 15
agosto 1996) la Regione adotta, qualora si rendano necessarie, misure di tutela
volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio.
3. Le Province tramite il Piano faunistico
venatorio di cui all’ articolo 6 della l.r.
29/1994, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della
biodiversità, garantiscono la tutela degli habitat e delle specie di fauna
selvatica in attuazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per tutto quanto non indicato nel presente
Calendario, valgono le disposizioni contenute nella disciplina vigente in
materia.
Art. 10.
(Dichiarazione di urgenza)
(Omissis)
_____________________
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 6 della L.R.
1 luglio 1994, n. 29.
(2) Inserisce il comma 1 bis nell'art. 6 della L.R.
1 luglio 1994, n. 29.
(3) Modifica il comma 4 dell'art. 34 della L.R.
1 luglio 1994, n. 29.